Supplenze da GaE e GPS 2023, chi può ritirare la domanda prima delle nomine e perchè è importante farlo

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Al termine dell’assegnazione degli incarichi di sostegno finalizzati al ruolo, tramite mini call veloce, saranno assegnate le supplenze al 30/06 e al 31/08 2024. Chi può ritirare la domanda per evitare che il proprio nominativo sia coinvolto nelle nomine. Se infatti l’incarico dovrà essere rifiutato la cattedra tornerà disponibile solo al turno successivo di nomina.

Immissioni in ruolo e supplenze 23/24

La presentazione delle domande per l’assegnazione delle supplenze, la medesima di quella per l’attribuzione degli incarichi per il ruolo su sostegno, è avvenuta dal 17 al 31 luglio u.s., intrecciandosi in diversi casi con la presentazione delle istanze per le immissioni in ruolo. Conseguentemente, diversi aspiranti hanno presentato entrambe le istanze (per il ruolo e per le supplenze). Se, da un lato, è vero che il periodo di presentazione delle domande è stato il medesimo, dall’altro è altrettanto vero che diversa è la tempistica di assegnazione di ruoli e supplenze. Ecco quale:

  1. nomine in ruolo ordinarie, call veloce compresa (già espletate, eccetto le eventuali surroghe);
  2. incarichi finalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia e relativo elenco aggiuntivo;
  3. incarichi finalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia e relativo elenco aggiuntivo, tramite mini call veloce;
  4. supplenze al 30 giugno e al 31 agosto.

Pertanto, prima dell’assegnazione delle supplenze (o meglio del primo “giro” dell’algoritmo), gli interessati conosceranno se siano stati o meno assunti a tempo indeterminato ovvero se abbiano o meno ottenuto l’incarico su sostegno finalizzato al ruolo (salvi alcuni casi di nomina in ruolo per surroga, che dovrebbero essere ormai residuali date le tempistiche e il lavoro capillare svolto dagli Uffici Scolastici). A quanto detto, aggiungiamo la situazione dei docenti già di ruolo che possono ottenere incarichi di supplenza, ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007 (che dal prossimo anno sarà sostituito dall’art. 47 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21), evidenziando che coloro i quali non  abbiano ancora svolto l’anno di prova (ad esempio perché rinviato), non possono accettare incarichi a tempo determinato, come disposto dall’art. 3/3 del DM n. 138/2023: Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato. Pertanto, chi si trova in tale situazione ed ha presentato domanda per l’assegnazione delle supplenze può ritirarla.

Ritiro domanda supplenze

Perché è importante che chi ha certezza del ruolo e intende prendere servizio il 1° settembre ovvero chi non è più interessato, ritiri la domanda per le supplenze? E’ importante per:

  1. non ritardare le operazioni: i posti, per i quali sarà espressa rinuncia, infatti, dovranno essere assegnati a supplenza successivamente;
  2. evitare di sottrarre disponibilità gradite ai colleghi che partecipano al medesimo turno di nomina ma che occupano una posizione più bassa in graduatoria. In caso di rinuncia alla supplenza solo dopo il conferimento infatti i colleghi non otterrebbero il posto assegnato al rinunciatario, in quanto il posto sarà disponibile per un successivo turno di nomina, assegnato ad aspiranti con punteggio inferiore.

Come ritirare la domanda

Per non ritardare le operazioni e non sottrarre disponibilità ai colleghi, la domanda va ritirata prima che venga avviato l’algoritmo, operazione la cui tempistica varia in ogni Ufficio Scolastico. Per ritirare la domanda gli interessati possono procedere tramite il link ricevuto con la mail di avviso di corretto inoltro della domanda oppure cliccando dall’Elenco delle domande sull’icona “Vai alla pagina di ritiro della domanda”.  Abbiamo illustrato il procedimento in Supplenze GaE GPS e incarichi per ruolo 2023, ritiro domanda prima delle nomina: come fare. GUIDA PER IMMAGINI Poiché in questi giorni la funzione del Ministero non funziona correttamente, gli Uffici Scolastici stanno pubblicando degli appositi avvisi con la scadenza per il ritiro della domanda.

Chi può ritirare domanda

Possono ritirare la domanda i docenti che:

  • sono stati assunti in ruolo da GaE o GM per l’a.s. 2023/24 e devono svolgere l’anno di prova
  • hanno ottenuto la nomina da concorso straordinario bis per l’a.s. 2023/24
  • hanno svolto, nel 2022/23, un incarico finalizzato al ruolo ottenuto da concorso straordinario bis, hanno superato l’anno di prova e il previsto percorso universitario, per cui saranno assunti in ruolo dal 1° settembre 2023 nella medesima scuola in cui hanno svolto il predetto anno;
  • assunti da concorso straordinario bis, nell’a.s. 2022/23, hanno rinviato o non superato l’anno di prova, per cui dovranno reiterarlo nella scuola di assunzione;
  • hanno svolto, nel 2022/23, un incarico finalizzato al ruolo ottenuto da GPS sostegno prima fascia, hanno superato l’anno di prova e la prova disciplinare, per cui saranno assunti in ruolo dal 1° settembre 2023 (con decorrenza giuridica della nomina in ruolo per l’a.s. 2022/23) nella medesima scuola in cui hanno svolto il predetto anno;
  • assunti da GPS sostegno prima fascia, nel 2022/23, hanno rinviato o non superato l’anno di prova, per cui dovranno reiterarlo nella scuola di assunzione;
  • già assunti in ruolo in anni precedenti al 2023/24, devono svolgere ancora l’anno di prova;
  • già assunti in ruolo, non sono più interessati alla supplenza;
  • non sono più interessati ad ottenere la supplenza (aspiranti di ruolo e non).

La consulenza

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali) È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze

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