Supplenze Covid, proroga a giugno: al 30 o al termine delle lezioni? Per ora contratti restano fino a dicembre

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Approvato ieri in Cdm il Documento programmatico di bilancio per il 2022: nel comunicato pubblicato dal Governo le principali linee di intervento, tra cui la proroga dei contratti Covid, previsti fino al 30 dicembre, a giugno 2022. In totale 422 milioni di euro le risorse stanziate per 20 mila contratti per i docenti, 22 mila per il personale ATA.

Qualche dubbio sulla proroga per i contratti del personale ATA, giacché nel comunicato si parla solo di insegnanti. Si attende per questo il documento integrale.

Organico Covid fino a giugno 2022, proroga solo per insegnanti o anche ATA?

Contratti al 30 dicembre

I contratti dell’organico Covid al momento restano al 30 dicembre, il termine previsto dall’art. 58, comma 4-ter, del D.L. 73/2021 (cd. decreto “Sostegni-bis”), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Verrà successivamente effettuata la proroga degli stessi contratti.

30 giugno o fine al termine delle lezioni?

I sindacati, così come diverse forze politiche, hanno chiesto la proroga dei contrati fino al termine delle attività didattiche, al 30 giugno 2022. Anche questo punto resta in sospeso al momento: nel comunicato si legge un generico “fino a giugno”.

Il dubbio sorge ripensando allo scorso anno scolastico, quando i contratti erano stati stipulati fino al termine delle lezioni, che varia in base ai calendari scolastici regionali.

Conseguenze rifiuto proroga

Le supplenze sono temporanee e le nomine avvengono da graduatorie di istituto per gli insegnanti, da graduatorie di terza fascia per il personale ATA.

Ricordiamo gli effetti previsti per rinuncia alla proroga contrattuale per le supplenze conferite sulla base delle graduatorie di istituto:

  • La rinuncia alla proroga per i docenti comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento (art. 14 Om 60/2020).
  • La rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, per gli ATA non comporta invece alcun effetto (art. 7 Dm 430/2000). 

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