Supplenze Organico Covid fino al termine delle lezioni: non per tutti è così

Proroga supplenze Covid fino al termine delle lezioni, ma non per tutti è così. Diverse le segnalazioni arrivate alla nostra redazione su contratti interrotti prima di giugno o che stanno per terminare. Qualche settimana fa anche la Uil Puglia ha scritto una nota sull’anomalia di alcuni istituti scolastici.
Il sindacato ha chiesto all’USR Puglia un incontro urgente per “chiarire le numerose segnalazioni in merito alle disparità di trattamento tra lavoratori rispetto al termine contrattuale della proroga, che varia da scuola a scuola dal 15 maggio all’8 giugno oppure taglia alcuni contratti”.
La proroga delle supplenze Covid è contenuta nel decreto Ucraina, con il quale sono stati stanziati ulteriori 170 milioni di euro per permettere il proseguimento dei contratti fino al termine delle lezioni, al 30 giugno per il personale docente delle scuole dell’infanzia, in cui le attività didattiche terminano in tale data. Le date per ogni regione
Nella nota ministeriale 373 del 24 marzo, con la quale il ministero ha fornito indicazioni per gli USR sulla proroga delle supplenze Covid, si ricorda:
l’art. 36 del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21, ha modificato quanto previsto dal citato art. 1, comma 326, della Legge 234/2021, prevedendo uno stanziamento ulteriore di 170 milioni di euro per il 2022 . La nuova formulazione dell’articolo 1, comma 326, della Legge 234/2021 è la seguente: “[…] Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all’emergenza epidemiologica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell’articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15
giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022 nel limite delle risorse di cui al secondo periodo.
Il termine dei contratti “può essere” prorogato. Può, non è quindi scontato che la proroga sia per tutti al termine delle lezioni. Ciò dipende dalle esigenze delle singole scuole e dalle risorse arrivate agli USR.
Ecco le tabelle dalla nota 373