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Supplenze confermate dal 1° gennaio su posti accantonati per vincitori concorso: quanti giorni per permessi e malattia?

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Supplenze sino ad avente titolo su posti vincitori di concorso PNNR 2023: data di termine non oltre il 30/06.

Vincitori concorso

Sino al prossimo 31 dicembre, i vincitori dei concorsi PNRR 2023 (scuola dell’infanzia/primaria e scuola secondaria) possono essere ancora assunti in ruolo, se le relative GM siano state pubblicate entro il 10 dicembre u.s. Ciò, ai sensi del DL n. 71/2024, secondo cui:

  • per il solo anno scolastico 2024/25, le assunzioni possono essere completate entro il 31 dicembre 2024, utilizzando le graduatorie pubblicate dopo il 31/08/2024 ed entro il 10/12/2024;
  • gli aspiranti individuati dalle GM pubblicate dopo il 31/08/2024 ed entro il 10/12/2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e accantonati;
  • i suddetti aspiranti prendono servizio entro 5 giorni dall’assegnazione della sede;
  • gli aspiranti individuati come detto sopra, qualora all’atto della nomina stiano svolgendo una supplenza su posto vacante (quindi con contratto al 31/08) nella stessa regione e nella medesima classe di concorso per cui sono risultati vincitori di concorso, sono confermati su tale posto;
  • i posti accantonati, in attesa delle suddette nomine entro il 31/12/24, sono coperti attingendo dalle graduatorie di istituto con contratti contenenti clausola risolutiva legata all’individuazione dell’avente titolo (ossia al vincitore di concorso), a meno che non si verifichi quanto descritto nel punto precedente.

Supplenze posti accantonati

Supplenze sino ad avente titolo con termine 31/12/24

Sulla base delle indicazioni fornite dal MIM con la nota del 4 settembre 2024:

  • sui posti accantonati sono stati stipulati, attingendo dalle graduatorie di istituto,  contratti a tempo determinato di tipologia N11 supplenza fino al termine delle attività didattiche caratterizzata con “Applicazione D.L. 71/2024” – caratterizzazione questa che ha vincolato la data di fine contratto al 31/12/2024 e previsto la clausola risolutivaIl presente contratto è inoltre risolto qualora sia individuato l’avente titolo secondo quanto previsto dall’art. 14-bis, comma 3, del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 106”. Quindi, contratti con termine al 31/12/2024 e clausola risolutiva espressa, per cui il contratto va risolto all’arrivo del vincitore di concorso;
  • i docenti, che hanno stipulato i suddetti contratti, continuavano ad essere convocabili per altre supplenze da GI: Si precisa, infine, che nelle funzionalità SIDI relative alle “Convocazione docenti” i docenti caratterizzati con il flag “Applicazione D.L. 71/2024” risulteranno convocabili da graduatoria d’istituto.

Evidenziamo, infine, che i posti accantonati, in alcuni casi, sono stati ricoperti dai medesimi vincitori di concorso che conseguentemente vi sono stati confermati (o lo saranno). 

Posti privi di vincitore di concorso

Che fine faranno i posti in cui non è arrivato (o non arriverà) il vincitore di concorso, perché le relative GM non sono state pubblicate entro il 10/12 o perché lo stesso è stato confermato su un altro posto? Da chi saranno occupati? 

A tali domande ha risposto il MIM con le note n. 221869 e n. 221963 (che ha sostituito il penultimo capoverso della prima nota) del 20 dicembre 2024, ove si legge quanto segue:

Tanto premesso, al fine di tutelare la continuità didattica, nel caso di posti coperti con supplenze assegnate fino al 31 dicembre 2024 per i quali non venga individuato un vincitore di concorso in qualità di avente diritto, in considerazione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 5, 7 e 9, dell’ordinanza ministeriale 16 maggio 2024, n. 88, sussistono le condizioni per applicare ai docenti attualmente in servizio l’istituto della conferma di cui all’articolo 13, comma 12, della medesima ordinanza. Al riguardo, si specifica che sulle funzionalità̀ di “Gestione giuridica e retributiva contratti scuola” sarà inserito nell’istaurazione del rapporto di lavoro (prospetto R-1) la possibilità̀ di scegliere per i contratti N11 del personale docente la caratterizzazione “Conferma nomine in attesa avente titolo ex dl 71/24”. Tale caratterizzazione, con riferimento al decreto-legge n. 71 del 2024, vincola la data inizio del contratto a non prima del 01/01/2025 e la data fine non oltre il 30/06/2025”.

Dunque, i posti in esame:

  • al fine garantire la continuità didattica agli alunni, sono coperti dai supplenti già in servizio, applicando loro l’istituto della conferma contrattuale di cui all’art. 13/12 dell’OM n. 88/2024: Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
  • i contratti in esame sono stipulati con data di inizio non prima del 1° gennaio 2025 e data di fine non oltre il 30 giugno 2025.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono una docente di Matematica e Fisica. In data 12 settembre vinco il posto da una chiamata GI fino al 4 febbraio 2025. A fine Novembre ricevo una nuova chiamata GI dalla mia stessa scuola con dicitura “Supplenza fino al termine delle attività didattiche” con scadenza 30/06. Mi candido e vinco nuovamente il posto su questa cattedra con decorrenza dal 26 Novembre al 30 Giugno. Mi aspettavo quindi un contratto con dicitura “Supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche”. Quando firmo il contratto e mi viene caricato nel sistema, mi accorgo che sul contratto compare una dicitura “Supplenza TEMPORANEA fino al termine delle attività didattiche” e che il contratto compare registrato sotto dicitura “Supplenza BREVE”. Chiedo spiegazioni alla segreteria e mi dicono che il contratto è su una cattedra disponibile su un docente vincitore di concorso che si è messo in aspettativa. Alla mia domanda “Ho i benefici di un contratto annuale? Quindi malattie pagate al 100% per il primo mese e i 3 permessi giornalieri retribuiti” mi rispondono “Le assenze saranno quindi gestite come previsto dall’ art. 35 del CCNL 2019/21 al comma 13” e che quindi mi devo considerare Supplenza Breve nonostante una scadenza del contratto 30 Giugno 2025. Tutto ciò è lecito? A quali normative devo fare riferimento? Quelle di una “Supplenza breve” o quelle di una “Supplenza fino al termine delle attività didattiche”? Grazie.

Rispondiamo alla lettrice che, stando alle due summenzionate note, in particolare alle indicazioni per la sottoscrizione iniziale sino al 31/12 e poi per l’applicazione della conferma del contratto, sembrerebbe doversi fare riferimento alle supplenze brevi, tuttavia essendo previsto come termine ultimo del contratto il 30 giugno 2025 e l’indicazione al SIDI del codice N11 riteniamo debba trattarsi a questo punto di supplenze sino al termine delle attività didattiche. Pertanto, il riferimento contrattuale è costituito dall’art. 35, commi 3, 4 e 12, del CCNL 2019/21: 

3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

12.Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).

Dunque:

  • spettano i tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari;
  • in caso di malattia, spetta la conservazione del posto per 9 mesi in un triennio scolastico, con retribuzione – in ciascun anno scolastico – pari al 100% nel primo mese al 50% nel secondo e terzo, mentre per il restante periodo spetta la conservazione del posto.

Ci sembra doveroso augurarci il miglior trattamento per i supplenti che avranno questo contratto, in caso negativo provvederemo a darne notizia.

 Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Supplenza fino ad avente diritto ma vincitore concorso non arriva: contratto si proroga dal 1° gennaio fino a non oltre il 30 giugno 2025. NOTA Ministero

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