Supplenze con termine il 30 giugno: ferie, NASPI, TFR. Tutte le info

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Il 30 giugno 2023 scadranno numerosissimi contratti a tempo determinato, E’ stato un anno record di supplenze. Quali diritti per chi ha i mesi estivi scoperti da stipendio e contribuzione. Cosa sapere sulle ferie, la disoccupazione NASPI, il TFR.

Ferie

Durante la diretta organizzata dalla redazione di Orizzonte Scuola sul tema “Docenti precari e ferie non godute: è legittimo assegnarle d’ufficio?”, l’avv. Walter Miceli ha chiarito un punto centrale nella disciplina delle ferie per i docenti con contratto a tempo determinato fino al 30 Giugno.

  • da un lato il Dirigente Scolastico deve invitare, formalmente e in modo accurato, il docente a fruire dei giorni di ferie maturati e ancora non goduti;
  • dall’altro lato, il Dirigente Scolastico deve informare il docente che “la mancata fruizione delle ferie maturate determinerà che tali ferie andranno perse alla cessazione del rapporto di lavoro”.

Qualora il docente non sia stato avvisato formalmente, conserverà il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie maturate residue non fruite. Tale diritto si prescrive in 10 anni.

Ferie e docenti precari: come richiederle e quali obblighi per il Dirigente scolastico

NASPI

Per coloro che perdono il lavoro in modo involontario, infatti,  l’Inps riconosce un’indennità per un periodo di tempo pari alla metà dei contributi versati nell’ultimo quadriennio.

Hanno diritto alla Naspi nella scuola pubblica

  • coloro che perdono il lavoro per licenziamento da contratto a tempo determinato;
  • coloro a cui scade il contratto a termine;
  • coloro che presentano dimissioni per giusta causa;
  • le neo mamme che, con contratto a tempo determinato, presentano dimissioni nel primo anno di vita del bambino o, comunque, nel periodo tutelato dal licenziamento (da 300 giorni prima del parto all’anno di vita del bambino).

Naspi precari scuola 2023: come e quando presentare domanda, requisiti e nuovi importi

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un accantonamento retributivo con funzione previdenziale liquidato dall’INPS al personale a tempo determinato, sulla scorta dei dati inviati dalla scuola.

La liquidazione del TFR, per i contratti cessati il 30 giugno 2023, avverrà non prima di 12 mesi dalla scadenza del contratto.

Decorso tale termine, l’INPS dovrà liquidare il TFR entro i 3 mesi successivi.

I supplenti il cui contratto cessa il 30 giugno 2023 non percepiranno la somma prima di luglio 2024.

Su NoIPA è possibile accedere a Consultazione TFR, che consente di monitorare lo stato di lavorazione delle dichiarazioni TFR inviate a INPS.

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