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Supplenze, completamento orario tra scuola statale e paritaria. Quando è possibile

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Supplenza scuola paritaria e incarico da MAD nella scuola statale, è possibile completare l’orario obbligatorio di insegnamento. Condizioni

Quesito

Un nostro lettore chiede:

Lavoro in una scuola paritaria, classe di concorso A-48 “Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado”. Il mio contratto è di 3 ore a settimana. Nel caso volessi accettare una MAD di ore 6, per quanto riguarda la mia materia ma sulla scuola primaria, mi è possibile farlo? Se si, in questo caso maturerei, a fine anno scolastico, punteggio pieno su entrambe le classi di concorso?

Rispondiamo al lettore, ricordando chi può presentare le domande di messa a disposizione, quali regole disciplinano i contratti stipulati tramite MAD e le condizioni affinché possa realizzarsi il completamento orario.

MAD

Domanda

Le domande di messa a disposizione, ai sensi dell’OM 112/2022, possono essere presentate dai soli aspiranti non inclusi in nessuna graduatoria della stessa o di altra provincia.

Nella domanda, gli aspiranti interessati dichiarano (ai sensi del DPR 445/2000):

  • il titolo di studio posseduto (e i relativi estremi di conseguimento), compresi gli eventuali CFU/esami necessari per accedere alla classe di concorso (nel caso dei docenti della secondaria);
  • gli estremi del conseguimento dell’eventuale titolo di abilitazione e/o specializzazione posseduti;
  • di non essere inseriti in nessuna graduatoria della stessa o di altra provincia.

Attribuzione della supplenza

I dirigenti scolastici, ai fini dell’attribuzione delle supplenze, ricorrono alle domande di messa a disposizione (MAD), soltanto in seguito all’esaurimento delle proprie graduatorie di istituto e di quelle degli altri istituti della provincia, cui attingere secondo il criterio di viciniorietà, reso a tale fine disponibile dal sistema informativo.

In caso di attribuzione della supplenza tramite MAD, il dirigente individua gli aspiranti prioritariamente tra coloro che siano abilitati o specializzati e, in subordine, tra coloro che siano in possesso del previsto titolo di studio ovvero che lo stiano conseguendo. 

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Vincoli

Nell’annuale circolare sulle supplenze, il Ministero ha precisato che gli aspiranti, che ottengono l’incarico tramite MAD, sono sottoposti agli stessi vincoli e criteri  previsti dall’OM 112/2022, incluse le sanzioni di cui all’articolo 14 della medesima ordinanza e, aggiungiamo noi, i paletti previsti per il completamento orario.

Completamento orario

Riguardo al completamento orario, considerato che le supplenze tramite MAD sono assegnate dai dirigenti scolastici in seguito all’esaurimento delle graduatorie di istituto, la disciplina è quella relativa all’attribuzione delle supplenze dalle predette graduatorie (art. 13, commi 20 e 21, OM 112/2022).

Alla luce del sopra citato articolo dell’OM, i docenti in servizio su una supplenza ad orario non intero hanno titolo al completamento orario, secondo i criteri e i limiti di seguito indicati:

– l’aspirante deve aver ottenuto la supplenza ad orario non intero, in assenza di posti interi (viceversa non ha titolo al completamento);

– si ha titolo al completamento, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo;

– il completamento:

  1. è possibile nell’ambito di una sola provincia;
  2. è possibile sino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento del corrispondente personale di ruolo (25 ore scuola dell’infanzia; 22 ore+2 scuola primaria; 18 ore scuola secondaria);
  3. entro il limite orario suddetto, è conseguibile con più rapporti di lavoro da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento del corrispondente personale di ruolo;
  4. per i docenti della scuola secondaria, può realizzarsi per tutte le classi di concorso (sia di primo che di secondo grado), cumulando ore sia appartenenti alla medesima classe di concorso che a classi di concorso diverse;
  5. può realizzarsi nel limite di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità;
  6. può realizzarsi anche tra scuole statali e non, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.

Riguardo al punto 3 sopra riportato, precisiamo che il completamento d’orario può avvenire esclusivamente tra:

  • supplenza scuola dell’infanzia + supplenza scuola dell’infanzia
  • supplenza scuola primaria + supplenza scuola primaria
  • supplenza scuola secondaria di primo grado + supplenza scuola secondaria di primo grado
  • supplenza scuola secondaria di secondo grado + supplenza scuola secondaria di secondo grado
  • supplenza scuola secondaria di primo grado + supplenza scuola secondaria di secondo grado

Risposta al quesito

Lavoro in una scuola paritaria, classe di concorso A-48 “Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado”. Il mio contratto è di 3 ore a settimana. Nel caso volessi accettare una MAD di ore 6, per quanto riguarda la mia materia ma sulla scuola primaria, mi è possibile farlo? Se si, in questo caso maturerei, a fine anno scolastico, punteggio pieno su entrambe le classi di concorso?

Rispondiamo al nostro lettore che, alla luce delle disposizioni normative sopra riportate, lo stesso non potrà completare con una supplenza nella scuola primaria, in quanto l’orario di insegnamento tra i due gradi di istruzione non è omogeneo. Viceversa, potrà completare l’orario ovvero accettare un’altra supplenza nella scuola statale anche per un numero di ore inferiore alla cattedra nelle classi di concorso A-48 e A-49: l’OM 122/22, infatti, dispone che il completamento orario, per i docenti della scuola secondaria, può realizzarsi per tutte le classi di concorso (sia di primo che di secondo grado), cumulando ore sia appartenenti alla medesima classe di concorso che a classi di concorso diverse.

La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze

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