Supplenze collaboratore scolastico: quando è possibile nominare dal primo giorno di assenza

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Blocco supplenze collaboratore scolastico: in determinate condizioni è possibile nominare sostituzione dal primo giorno di assenza. 

Scrive un nostro lettore

“Sono un collaboratore scolastico, vorrei farle una domanda nel mio plesso lavorano due collaboratori che hanno la l.104 vorrei sapere se possono lavorare insieme, le dico che loro lavorano insieme in una scuola media dove l organico è appunto di 2 persone recando disagio ai colleghi, capita che si assentano anche insieme lo stesso giorno, così come ci sono 2 insegnanti che lavorano nella stessa classe e ugualmente Grazie

di Giovanni Calandrino – Gent.mo, non si rinviene nessuna disposizione di legge o normativa che vieti la possibilità di far lavorare insieme due colleghi con L. 104/92. Dunque in questo caso è possibile nominare il supplente, nonostante il blocco.

Si ricorda che, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:

a)personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;

b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;

c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

Tale divieto è parzialmente derogato dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

Per i collaboratori scolastici il divieto dei sette giorni potrà essere superato laddove il DS, sotto la propria responsabilità, con determinazione congruamente motivata, verifica che l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché le necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime.

Per i motivi appena enunciati il suo DS può nominare tranquillamente il supplente fin dal primo giorno di assenza (con il verificarsi delle condizioni appena esposte).

Riferimento Normativo: nota prot.2116 del 30.09.2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR.

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