Supplenze. Circolare su valutazione titoli e attribuzione ore pari o inferiori a 6
L'Ufficio Scolastico di Cuneo pubblica una circolare che mette in evidenza alle segreterie scolastiche le modalità di valutazione dei titoli e le modalità di corretta attribuzione delle ore pari o inferiori a 6 ore settimanali.
L'Ufficio Scolastico di Cuneo pubblica una circolare che mette in evidenza alle segreterie scolastiche le modalità di valutazione dei titoli e le modalità di corretta attribuzione delle ore pari o inferiori a 6 ore settimanali.
"In relazione all’aggiornamento delle posizioni degli aspiranti che inseriti in III fascia di istituto hanno conseguito l’abilitazione su classe curriculare o la specializzazione per il sostegno e che con il modello A3 hanno richiesto, entro il 3 agosto 2015, l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di istituto di II fascia si precisa quanto segue.
I riferimenti normativi sono il D.M. 326 del 3/6/2015, la nota prot. 16479 del 4/6/2015, il D.D.G. 680 del 6/7/2015, nota prot. n. 19540 del 6/7/2015, nota prot. 2945 del 27/8/2015 e nota prot. n. 31060 del 25/9/2015.
Secondo quanto disposto dalla normativa sopra evidenziata, l’inserimento degli aspiranti negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di II fascia deve essere effettuato secondo la valutazione di cui alla Tabella A – allegata al D.M. n. 308 del 15/5/2014.
Evidentemente la valutazione del punteggio della III fascia delle graduatorie di istituto differisce dalla II fascia per diversi aspetti tra i quali il servizio specifico e il servizio non specifico. Infatti come confermato anche dalla nota Miur prot. n. 2170 del 20 giugno 2014 “I servizi di II fascia, differentemente dalla valutazione dei servizi di III fascia, non possono essere fatti valere per il medesimo anno scolastico come specifici e come aspecifici per altri classe di concorso. Pertanto l’aspirante deve optare a tale classe di concorso attribuirli.”
Si richiama inoltre l’attenzione delle istituzioni scolastiche che per i casi previsti nel punto A.4) della tabella il punteggio relativo al servizio svolto in contemporanea con la frequenza al percorso di abilitazione è già valutato all’interno del punteggio assegnato, mentre per il caso al punto A.5), relativo al PAS o altri corsi abilitanti il punteggio relativo al servizio svolto non è compreso e dunque deve essere assegnato.
Le SS.LL., pertanto, nella gestione della procedura presente a SIDI, dovranno operare secondo quanto sopra indicato al fine di garantire omogeneità di trattamento per i docenti interessati ed evitare situazioni di disparità fra aspiranti nelle medesime condizioni.
Per ciò che concerne l’attribuzione delle supplenze da graduatoria di istituto si richiamano alcune disposizioni del Regolamento delle supplenze dei docenti (DM 131/2007), della nota Miur prot. n. 25141 del 10 agosto 2015 e della nota Miur prot. n. 1949 del 10 settembre 2015, quest’ultima per ciò che concerne le nomine fino al 30 giugno 2016 o fino all’avente diritto.
L’art. 1, comma 4 del DM n. 131 del 13 giugno 2007 specifica che “Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell’articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.”
Infatti secondo quanto richiamato dalla nota Miur 25141 del 10 agosto 2015 l’istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n.448, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, fomiti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
Si fa presente che tutto quanto sopra esposto va riferito agli spezzoni in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frammentazione di posti o cattedre.
In conseguenza di quanto evidenziato, per l’attribuzione supplenze il dirigente scolastico non può frantumare la cattedra e assegnare le ore ai docenti interni già con 18 ore e fino a 24. Tale supplenza dovrà essere assegnata ai docenti presenti nelle graduatorie di istituto.
Si richiama inoltre la disposizione della succitata nota Miur che prevede che “Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”.
Si ricorda che la deliberazione n. 50 del 20 marzo 2014 della Corte dei conti del Piemonte ha disposto che: “…appare ragionevole ritenere che l’art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 13/06/2007 e la circolare MIUR 1878 del 31/08/2013, laddove prevedono il limite delle “24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo”, intendano escludere la possibilità di superare, nell’assegnazione delle ore o frazioni di ore fino a 6, le complessive 24 ore settimanali. Tali ore, pertanto, potrebbero essere assegnate come ore eccedenti solo nelle scuole secondarie, dove l’orario d’obbligo è di 18 ore settimanali (attribuendo fino ad un massimo di 6 ore si arriverebbe al limite delle 24 settimanali)”.
Con la riformulazione delle graduatorie di istituto occorre scorrere nuovamente gli elenchi degli aspiranti per le nomine che dovevano essere effettuate fino all’avente diritto, in base alla casistica individuata dalla nota Miur prot. n. 1949 del 10 settembre 2015; infatti le nuove graduatorie potrebbero avere subito dei cambiamenti in seguito alle fasce aggiuntive e al dimensionamento scolastico."
La consulenza di OrizzonteScuola.it nella rubrica www.chiediloalalla.orizzontescuola.it
Supplenze per assenza del titolare: distribuire le ore agli interni o scorrere le GI?