Supplenze brevi se rientra titolare, si attende monitoraggio. Se non rientra scatta la proroga

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Nuovi contratti e proroghe supplenze brevi sino al 3 maggio, se non rientra il titolare. Proroga in caso di rientro del titolare dopo il 15 aprile e qualora sussistano le condizioni.

DPCM 10 aprile 2020 e decreto cura Italia

Il DPCM del 10 aprile 2020 ha prorogato la sospensione delle attività educative e didattiche sino al prossimo 3 maggio e con essa anche la possibilità di assicurare la continuità didattica ai docenti titolari di un contratto di supplenza breve e saltuaria.

L’articolo 121 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, infatti, ha disposto di assicurare la continuità lavorativa dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

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Proroga o stipula contratti supplenza in assenza del titolare

In caso di assenza del titolare, stando al suddetto decreto legge, la proroga o la sottoscrizione di contratti di supplenza breve e saltuaria è assicurata per tutto il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, al fine di garantire quella a distanza.

La misura è prorogata, alla luce del DPCM del 10 aprile 2020, sino al prossimo 3 maggio. 

Diverso è il discorso della proroga della supplenza in caso di rientro del titolare.

Proroga contratti supplenza se rientra titolare

La nota del 5 aprile 2020 del Ministero dell’Istruzione ha chiarito (diversamente dalla  nota del 18 marzo 2020 ) vari aspetti relativi alla proroga della supplenza breve in caso in di rientro del titolare, quali:

  • la data di decorrenza della misura dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto legge;
  • l’applicazione della stessa al fine di mantenere i livelli occupazionali dei supplenti brevi e saltuari in linea con l’andamento storico dell’ultimo triennio;
  • i limiti entro cui può essere applicata: nel momento in cui l’obiettivo è raggiunto si procede in via ordinaria, quindi si assegnano le supplenze solo se il titolare è assente; nel mese di marzo l’obiettivo è stato raggiunto, per cui dal 3 aprile non è possibile prorogare supplenze se il titolare rientra;
  • la possibilità di riassegnare supplenze anche se rientra il titolare, successivamente al monitoraggio del 15 aprile e se i livelli occupazioni dei supplenti brevi si abbassano rispetto all’andamento storico.

Quanto detto sopra, ossia quanto indicato nella nota del 5 aprile, sarà oggetto di approfondimento da parte dott. Bruschi autore della prima bozza della nota in cui si affrontava la questione. 

Supplenze prorogate sino al 3 maggio se non rientra titolare

Al momento, come detto sopra, l’unica certezza è che le proroghe vanno effettuate in caso di non rientro del titolare e sino al 3 maggio 2020 (sempre secondo la data di assenza del titolare; la data del 3 maggio è il termine, al momento, per assegnare le supplenze anche con la sospensione dell’attività didattica in presenza), così come vanno assegnate nuove supplenze, anche alla luce del fatto che la didattica a distanza è divenuta obbligatoria, in seguito a quanto previsto dal decreto legge dell’8 aprile 2020, che disciplina la conclusione dell’a.s. 2019/20, gli esami di Stato e l’avvio del prossimo anno scolastico.

Per le proroghe con rientro del titolare, bisogna attendere il monitoraggio del 15 aprile o ulteriori indicazioni ministeriali.

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