Supplenze docenti, stop alle proroghe se rientra il titolare. Monitoraggio il 15 aprile

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Supplenze brevi anche se rientra titolare, sino a quando è possibile e quando lo sarà nuovamente.

Nota MI 5 aprile 2020

La nota del 5 aprile 2020 del Ministero dell’Istruzione chiarisce diversi aspetti riguardo alla misura sulle supplenze brevi, prevista dall’articolo 121 del DL n. 18/2020, che la precedente nota del 18 marzo 2020 aveva lasciato in sospeso.

La nota del 5 aprile, oltre alla ratio della norma in questione, chiarisce esplicitamente:

  • la data di decorrenza della misura;
  • l’applicabilità della stessa;
  • i limiti entro cui può essere applicata.

Decorrenza

La continuità del rapporto lavorativo dei supplenti brevi e saltuari, anche se rientra il titolare, decorre dal 17 marzo, data di entrata in vigore del DL 18/2020:

La citata norma di legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore prevede misure volte a  garantire che gli incarichi di supplenza breve e saltuaria continuino ad essere regolarmente conferiti anche durante questo periodo emergenziale di sospensione della didattica “in presenza”…

Finalità della norma

La norma si propone la finalità di:

  • garantire regolarmente gli incarichi di supplenza breve e saltuaria anche durante questo periodo di sospensione della didattica “in presenza”, al fine di assicurare la didattica a distanza
  • evitare che si determini il venir meno del ricorso ai contratti a tempo determinato con negative ricadute in termini occupazionali ed economici

Applicabilità: supplenza anche se rientra titolare

Dal testo della nota è chiaro che:

  • l’applicazione della misura “straordinaria”, ossia la proroga dei contratti dei supplenti brevi anche se rientra il titolare, deve avvenire per mantenere, nel mese di marzo, i livelli occupazionali dei supplenti brevi e saltuari in linea con l’andamento storico dell’ultimo triennio;
  • nel momento in cui l’obiettivo è raggiunto si procede in via ordinaria, quindi si assegnano le supplenze solo se il titolare è assente.

Supplenze se rientra il titolare dal 17 marzo al 3 aprile

Considerato che, nel mese di marzo, l’obiettivo suddetto è stato raggiunto (cioè è stato assegnato un numero di supplenze in linea con quelle del triennio precedente), al momento non più possibile prorogare le supplenze se il titolare rientra:

Per le ragioni anzidette, essendo stato di fatto salvaguardato il livello occupazionale del personale a tempo determinato, secondo quanto previsto dall’art. 121 DL n. 18/2020, le istituzioni scolastiche potranno conferire incarichi di supplenza breve e saltuaria per le sole finalità e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in via ordinaria.

In definitiva, ad oggi, è stato possibile prorogare le supplenze anche se rientra il titolare, dal 17 marzo al 3 aprile 2020 (la nota è datata 5 marzo)

A conferma di quanto detto, ci giungono diverse segnalazioni che in SIDI non è più presente il codice N19, per cui se è rientrato il titolare, la segreteria non può inserire il contratto del supplente.

Supplenze “straordinarie” se scendono i livelli occupazionali

Si potrà tornare ad assegnare supplenze, anche se rientra il titolare, successivamente al 15 aprile e se i livelli occupazioni dei supplenti brevi si abbassano rispetto all’andamento storico.

Nella nota, infatti, si prevede un ulteriore monitoraggio il prossimo 15 aprile:

Al fine di verificare che nelle prossime settimane i livelli occupazionali del personale a tempo determinato continuino ad attestarsi, a livello nazionale, sulla media dell’andamento storico della spesa, ovvero che non vi sia una riduzione della stessa, si informa che in data 15 aprile verrà effettuata un’apposita rilevazione dei contratti stipulati e caricati all’interno del sistema SIDI.  Sulla base di tale rilevazione sarà possibile desumere qual è la tendenza e, in caso di eventuale  prosecuzione della sospensione dell’attività didattica in presenza, se ricorrano i presupposti giuridici e contabili per attivare le misure previste dalla norma in esame (salvaguardare i livelli occupazionali nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili nel corrente esercizio).

Come detto sopra, dunque, l’applicazione della norma, secondo cui si potrà chiamare il supplente anche se rientra il titolare, sarà possibile soltanto se le supplenze si ridurranno rispetto all’andamento storico.

La nota sulle supplenze

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