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Supplenze brevi: quanto tempo ho per accettarle?

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Non di rado le istituzioni scolastiche devono far fronte alle assenze improvvise del personale scolastico, procedendo ad una riorganizzazione interna attraverso la ricollocazione dei collaboratori scolastici tra i reparti scoperti o eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico, provvedendo alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica.

Nei casi in cui non si possa far fronte alle assenze improvvise e non programmate, con problemi rilevanti per garantire il servizio scolastico e ove non si possa garantire adeguata vigilanza degli alunni e degli studenti, le scuole devono procedere alla convocazione di supplenti brevi e temporanei, secondo tempistiche ristrette e a carattere d’urgenza.

In questi casi, è frequente che sorgano lamentele da parte di chi riceve la convocazione dalla scuola, lamentando tempi eccessivamente ristretti per formalizzare l’accettazione del conferimento e per la successiva presa di servizio. Facciamo il punto sulla questione, evidenziando la differenza tra le supplenze brevi per periodi pari o superiori a 30 giorni e le supplenze brevi di durata inferiore.

La procedura da seguire.

Per qualsiasi tipologia di supplenza, la procedura di convocazione telematica è unica: si procede attraverso la funzione “Reclutamento” presente sul Sistema informativo dell’Istruzione (SIDI).

Come prevede l’art. 2, comma 6, dell’O. M . 60 del 2020, per le supplenze brevi e temporanee si utilizzano le graduatorie di istituto. L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente scolastico.

La comunicazione relativa alla proposta di assunzione contiene:

  • i dati essenziali relativi alla supplenza, e cioè la data di inizio, la durata, l’orario

complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;

  • il giorno e l’ora entro cui tassativamente deve pervenire il riscontro alla convocazione;
  • le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola;
  • l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
  • la data in cui sarà assegnata la supplenza, di modo che gli aspiranti che hanno riscontrato positivamente l’offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione.

Il conferimento della supplenza si perfeziona con la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente/ATA interessato, che produce effetti dal giorno dell’assunzione in servizio fino all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Graduatorie di istituto.

Ai fini del conferimento delle supplenze di brevi del personale docente, il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, che sono articolate in tre fasce così costituite:

  • la prima fascia resta determinata ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374;
  • la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS;
  • la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS.

Supplenze pari o superiori a 30 giorni.

Per il personale docente, l’art.13 comma 3 dell’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 prevede che:
L’utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante. Esperito quanto previsto in ordine alla possibile copertura delle supplenze ai sensi dei commi 9, 10 e 16, il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all’ordine di graduatoria di cui al successivo comma 5, lettera a), e, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente”.

Il Ministero detta quindi delle tempistiche specifiche per le supplenze brevi della durata pari o superiore a 30 giorni.

Supplenze brevi inferiori a 30 giorni.

Per queste supplenze brevi e saltuarie, non è stata dettata alcuna norma. Si deduce pertanto che è onere delle singole istituzioni scolastiche stabilire le tempistiche per l’accettazione e la successiva presa di servizio.

La definizione delle stesse deve chiaramente essere corrispondente alle esigenze di servizio, circa la copertura del servizio.

Si segnala, a mero titolo conoscitivo trattandosi di norma abrogata, che l’art. 12, comma 2, del precedente Decreto Ministeriale 374 del 1 giugno 2017, che regolava l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/2018- 2018/2019 -2019/2020, prevedeva che le scuole, dopo avere individuato gli aspiranti attraverso il SIDI, interpellano gli stessi durante la fascia oraria di reperibilità che va dalle ore 7:30 alle ore 9:00, in relazione alle supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria.
Si consiglia dunque alle scuole di prevedere tempi congrui ai fini dell’accettazione e della presa di servizio, per evitare di pregiudicare gli interessi legittimi di chi riceve la convocazione.

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