Supplenze brevi, i Tribunali danno ragione all’Anief: il Ministero deve riconoscere ogni mese da 164 a 257 euro ai docenti, da 58 a 64 euro agli ATA

Anief – Accoglimento totale in tutta Italia dei i ricorsi depositati dai legali del giovane sindacato per il riconoscimento del diritto dei supplenti a percepire la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) – o il Compenso Individuale Accessorio (CIA) per il personale ATA – anche in caso di contratti stipulati per supplenze “brevi e saltuarie”.
Dopo l’ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dato ragione a quanto da sempre sostenuto dal sindacato Anief sull’impossibilità di discriminare il lavoro precario nella scuola anche riguardo la retribuzione del personale con contratti di supplenza “breve e saltuaria”, arrivano ulteriori conferme dai Tribunali del Lavoro di tutta Italia dove gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi – coordinando la nostra rete legale sul territorio – ottengono piena ragione e la condanna del Ministero dell’Istruzione per evidente discriminazione del personale assunto con contratti a termine.
Sono 5 le sentenze ottenute nelle ultime settimane che hanno accolto nuovamente e senza riserve le tesi Anief presso i tribunali del lavoro di Agrigento (con il patrocinio, sul territorio, dell’Avv. Tiziana Sciria), Bologna (Avv. Tiziana Sponga), Foggia (Avv. Giovanni Rinaldi), Pistoia (Avv. Simona Rotundo), Siena (avv. Giovanni Rinaldi) e che hanno evidenziato come “la retribuzione professionale docenti – la quale ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento dell’attività di docenza – rientra tra le “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell’Accordo quadro collegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” e, dunque, va riconosciuta anche in caso di contratti a termine per supplenze brevi e saltuarie.
“Tutto il personale docente e ATA – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – a prescindere dal tipo di contratto a termine stipulato, ha pieno diritto all’assegno mensile – da 164 euro a 257,50 Euro per i docenti e da 58,50 euro a 64,50 Euro, per le fasce A, AS, B, C del personale ATA – per tutta la durata della supplenza, rivalutato dal 1° marzo 2018 con gli incrementi previsti dal CCNL 2016-2018, mentre il Ministero dell’Istruzione non ha mai riconosciuto, in modo illegittimo e discriminatorio, tale assegno al personale assunto con contratti per “supplenze brevi e saltuarie” cioè per tutte quelle supplenze di durata inferiore al 30 giugno di ogni anno e stipulati solitamente per la sostituzione di personale assente”.
La Cassazione prima e i tribunali ora ci stanno dando ragione e chiunque abbia stipulato contratti a termine per “supplenze brevi e saltuarie” nella scuola pubblica come personale ATA o docente può ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto alle somme di RPD e CIA mensilmente non percepite. Il principio vale anche per il personale di ruolo, relativamente agli anni di precariato svolti con supplenze brevi e temporanee.