Supplenze brevi docenti per coprire posti o spezzoni in attesa di nomina da USP: alcuni casi. Come procedere

Come procedere alla copertura temporanea, con supplenza breve, del posto o spezzone, in attesa che l’Ufficio scolastico regionale o l’Ambito territoriale competente provvedano alla nomina? L’USR Lazio fornisce indicazioni su alcuni casi in particolare.
La nota si riferisce in particolare ai posti o spezzoni liberatisi per:
- la rinuncia di aspiranti già nominati dall’Ambito territoriale
- per il passaggio al tempo parziale
- per il ricorso dei nuovi assunti alla possibilità di cui all’art. 15, co. 3, del decreto legislativo n. 59 del 2017,
- per il ricorso di docenti già di ruolo da almeno tre anni, alla possibilità di cui all’art. 36 del CCNL
- posti o spezzoni rimasti vacanti dopo le nomine svolte dagli Ambiti e appartenenti a classi di concorso le cui GPS siano esaurite.
In questi casi – scrive l’USR – le istituzioni scolastiche ed educative, dovranno sottoscrivere un contratto a tempo determinato di supplenza breve, quindi utilizzando le graduatorie di istituto (se esaurite, le messe a disposizione) al fine della selezione degli aspiranti.
Questi contratti dovranno recare un termine breve, indicativamente di sette/dieci giorni e potranno essere eventualmente rinnovati, nel caso in cui terminino senza che il relativo posto sia stato già coperto dall’Ufficio scolastico regionale o dall’Ambito.
I contratti dovranno recare la clausola risolutiva di cui all’art. 41 del CCNL del 19 aprile 2018, cioè in caso di «individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.»
Il sistema informativo del Ministero, sino al 31 dicembre, gestisce comunque i contratti di supplenza breve solo se in sostituzione di colleghi assenti.
Per questo motivo e al solo fine di poter inserire i contratti sul sistema informativo – passo necessario affinché siano pagati i relativi stipendi – occorrerà utilizzare la tipologia del contratto sino al 30 giugno con clausola risolutiva ex art. 41 del CCNL, senza che ciò cambi la vera natura giuridica del contratto, che rimane di supplenza breve e saltuaria con selezione dalle graduatorie di istituto.
La natura giuridica rimane quella del contratto di supplenza breve e, pertanto, in caso di rinuncia o abbandono si applicano le sanzioni di cui all’art. 14 co. 2 dell’Ordinanza del Ministro n. 112 del 2022, con la salvaguardia di cui al co. 3. Non si applicano, invece, le sanzioni di cui all’art. 14 co. 1.
Ricordiamo le sanzioni per supplenze da graduatorie di istituto:
a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia
per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la
perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;
b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.