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Supplenze brevi docenti e ATA: quando spetta proroga contratto e pagamento delle vacanze

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Supplenze personale docente e ATA: se il titolare è assente da sette giorni prima l’inizio delle vacanze e prosegue sino a sette giorni dopo l’inizio delle lezioni, al supplente spetta la proroga del contratto e quindi anche il pagamento delle vacanze.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono una collaboratrice scolastica. Ho ottenuto una supplenza su malattia dal 12/12 fino il 22/12 nonostante il collaboratore che ho sostituito ha inviato un certificato di malattia fino il 21/01/24. La segreteria della mia scuola con molta poca chiarezza mi ha fatto intendere che a partire da gennaio ci sarà una nuova convocazione e che quindi non sono più io la destinataria della supplenza. È una cosa lecita?

Come si evince dal quesito, trattasi di una supplenza breve, in riferimento alla quale si dovrebbe applicare quanto disposto dall’art. 60 del CCNL 2007, come richiamato dall’annuale nota sulle supplenze 2023/24. In base al citato articolo 60, che rinvia al riguardo all’art. 40,  considerata l’assenza continuativa del titolare da sette giorni prima dell’inizio della sospensione delle lezioni e sino ad almeno a sette giorni dopo la ripresa delle lezioni, al supplente spetta la proroga della supplenza per l’intero periodo (valido sia giuridicamente che economicamente). Alla nostra lettrice, dunque, spetta la proroga della supplenza, per cui il contratto deve “ripartire” dal 23/12/23 e terminare al 21/01/2024. Questo perché si sono concretizzate le condizioni richieste dalla normativa: il titolare è assente da almeno sette giorni prima l’inizio della sospensioni delle lezioni (nel caso specifico da più di sette giorni, ossia dal 12 dicembre); il titolare è assente, con relativa giustificazione, anche durante il periodo di sospensione delle lezioni e sino a sette giorni dopo (nel caso specifico più di sette giorni, ossia sino al 21/01/24; i periodi di assenza (o meglio il periodo di assenza) sono continuativi.

Illustriamo di seguito le norme citate.

Art. 40 e 60 CCNL 2007

Come detto sopra, la proroga della supplenza, in caso di assenza continuativa del titolare anche durante un periodo di sospensioni delle attività, è disciplinata dall’art. 40 del CCNL 2007, dedicato al personale docente ma a cui rinvia l’art. 60 del medesimo contratto in riferimento al personale ATA. Le due disposizioni, come detto sopra, sono annualmente richiamate nella nota sulle supplenze:

  • nota supplenze 2023/24: Si ricorda inoltre quanto disposto dall’articolo 40, comma 3, e dall’articolo 60, commi 1 e 2, del CCNL 29/11/2007 … 
  • art. 60, comma 1, CCNL 2007: 1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 40. Anche il personale ATA, ove ne ricorrano le condizioni, ha diritto al completamento dell’orario.
  • art. 40, comma 3,  CCNL 2007: 3. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo … 

Dunque, l’art. 60 del CCNL 2007 dispone che al personale ATA si applichino le disposizioni dettate dai commi 2 e 3 dell’articolo 40 dello stesso contratto, secondo cui al supplente (docente o ATA) spetta la proroga del contratto, ivi compreso il periodo di sospensioni delle lezioni,  se ricorrono le condizioni di seguito indicate:

  • il titolare (docente o ATA) è assente continuativamente da almeno sette giorni prima l’inizio della sospensione delle lezioni e sino ad almeno sette giorni la ripresa delle lezioni;
  • la giustificazione dell’assenza o delle assenze continuative del titolare ricomprende anche il periodo di sospensioni delle lezioni;
  • le ragioni giustificative dell’assenza possono essere diverse, tuttavia i periodi di assenza devono essere continuativi.

NB: quanto detto vale per il personale sia ATA che docente. 

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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