Supplenze brevi docenti e ATA costano tanto. Potrebbero diminuire. ALERT alle scuole e soluzioni alternative con docenti interni

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Il Ministero ha proposto ai sindacati la bozza di una circolare “Misure per il monitoraggio dei contratti per supplenza brevi e saltuarie – indicazioni operative” della quale si tornerà a parlare venerdì 25 ottobre. Le problematiche sono due: da un lato la necessità di rendere stabili i pagamenti delle supplenze temporanee, dall’altro quella di contenere la spesa.

Secondo i dati riportati oggi da Italia Oggi nell’anno scolastico 2023/24

  • per i docenti risultano stipulati 801 mila contratti, di cui 695mila per sostituzioni di durata inferiore al mese, spesso di pochi giorni, per un valore di 970,129 milioni.
  • per gli Ata: spesi 269milioni, di cui quasi 141 per sostituzioni durate meno di 30 giorni.

Si tratta delle supplenze per sostituzioni temporanee, disposte dai Dirigenti Scolastici per il tempo utile a coprire le esigenze di servizio. Possono essere brevi, brevissime ma anche durare di proroga in proroga fino all’ultimo giorno di lezione stabilito dal calendario nazionale.

I pagamenti di queste supplenze sono di solito posticipati di un mese ma in questi ultimi anni abbiamo assistito a ritardi cronici, con un tempo medio di attesa di circa 4 mesi con picchi nel periodo di Natale. Troppi contratti da gestire e molto complessa la procedura.

Le soluzioni del Ministero: ALERT spesa media, revisori dei conti, docenti interni

Ecco dunque la circolare del Ministero che dovrebbe fornire alle scuole una prassi operativa per intervenire su questo settore di spesa.

Il Ministero propone l’utilizzo di strumenti informatici che sulla base di ALERT avvertirebbero il Dirigente Scolastico del possibile raggiungimento della spesa max.

In campo anche i revisori dei conti.

Secondo i sindacati tale sistema potrebbe spingere i Dirigenti Scolastici ad una oculatezza eccessiva, facendo sì diminuire la spesa ma compromettendo l’attività didattica.

Il Ministero ricorda tuttavia nella BOZZA di circolare che numerose sono le soluzioni per coprire le supplenze temporanee, facendo riferimento all’OM n. 88/2024

art. 13 comma 9

“Il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze brevi e saltuarie esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Ferma restando
la possibilità di avvalersi di quanto previsto all’articolo 22, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, è autorizzato a ricorrere alle stesse solo dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 10, della Legge 124/1999 e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.”

art. 13 comma 16

Il dirigente scolastico può, ai sensi dell’articolo 1, comma 85, della Legge 107/2015, effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Pertanto, al presentarsi della supplenza temporanea il Dirigente Scolastico deve pensare ad una organizzazione flessibile dell’orario nonché alla sostituzione del personale assente con docenti interni.

Soluzioni in parte difficili da applicare: pensiamo soltanto a cosa comporti una semplice modifica all’orario, che coinvolge decina di docenti. Se è  sbagliato pensare ad un orario fisso per tutto l’anno scolastico,  ci si dovrebbe muovere con buon senso perché all’orario sono legate organizzazioni familiari e professionali dei docenti coinvolti.

Relativamente realizzabile la sostituzione con docenti interni, per le quali bisogna trovare la disponibilità nonchè la presenza costante di tutte le classi di concorso.

E ancora

art. 13 comma 10

Per le supplenze brevi e saltuarie, in relazione al personale soprannumerario, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 17, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95

ossia è possibile coprire le supplenze brevi con il personale soprannumerario a disposizione della scuola

e infine

art. 13 comma 15 

I posti del potenziamento introdotti dall’articolo 1, comma 95, della Legge 107/2015 non possono essere, ai sensi del predetto comma, coperti con personale titolare di supplenze temporanee di cui all’articolo 2, comma 5, lettera c)

e dunque anche in questo caso si devono utilizzare i docenti interni a disposizione dell’istituzione.

Secondo il Ministero pertanto l’applicazione virtuosa delle disposizioni normative potrebbe invertire questo trend. Prossimo appuntamento con i sindacati il 25 ottobre.

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