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Supplenze brevi ATA e vacanze di Natale: clausola dei 7 gg. prima e dopo

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Il quesito di una scuola sul contratto da stipulare ad un supplente su assenza per malattia fino al 22 dicembre, a ridosso delle vacanze natalizie. 

Scuola – Gentilissimi, un collaboratore scolastico ha proseguito con la malattia dal 03/12/2018 fino al 31/12/2018.

Al supplente che sostituisce il titolare  bisogna fare la proroga fino al 22/12/2018 (giorno di termine delle attività didattiche) oppure fino al 31/12/2018 (ultimo giorno di malattia)?

Gentile Scuola, l’art. 6 comma 1 del D.M. 430/2000 stabilisce che “I dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno”.

Il comma successivo, del medesimo articolo, afferma che “Per la sostituzione del personale temporaneamente assente, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze [omissis], e per il tempo strettamente necessario nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto”.

E’ vero che la circolare annuale delle supplenze (nella sezione 4 Disposizioni Comuni) ribadisce che “Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.

E ancora: Si ricorda inoltre quanto disposto dall’art. 40, comma 3 e 60 commi 1 e 2, del CCNL 29/11/2007, secondo cui qualora il titolare “…si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.
Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”.

Rientro del titolare il 2 gennaio

Dunque in estrema sintesi, se il 2 gennaio il titolare rientra in servizio e non ci sono particolari esigenze, il contratto può essere sottoscritto fino alla data del 22/12/2018 (giorno di termine delle attività didattiche) viceversa se il titolare si assenterà in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni (che ci sono già) all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza, indipendentemente dalla tipologia di assenza del titolare medesimo. E si dovrà procedere alla proroga del supplente già nominato con il riconoscimento giuridico-economico dell’intero periodo.

Rientro del titolare dopo il 2 gennaio

Se invece l’assenza del titolare, successiva alla ripresa delle lezioni, è inferiore a 7 giorni si dovrà procedere alla sola conferma del supplente con l’esclusione del riconoscimento giuridico-economico dell’intero periodo di sospensione delle attività.

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