Supplenze ATA, tutte utili per anzianità e fasce stipendiali: a Pistoia il giudice accoglie il ricorso di una collaboratrice scolastica

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Non è solamente il sindacato a reclamare la piana considerazione del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera: anche i tribunali reputano illegittimo considerare totalmente solo i primi quattro anni di supplenze e per due terzi i restanti.

Stavolta è stato quello di Pistoia a condannare l’amministrazione scolastica all’accertamento “del diritto all’integrale ed immediata valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera e, dunque, ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali”. Il principio è stato applicato stavolta ad una collaboratrice scolastica, alla quale 7 mesi e giorni 5 di servizio non di ruolo erano stati accordati solo ai fini giuridici e quindi negati ai fini economici. La sentenza bissa quella di alcuni mesi fa, nei riguardi di un assistente amministrativo che a partire dal 2009 per circa otto anni e mezzo era stato supplente, prima di sottoscrivere il contratto di immissione in ruolo nel 2014: in quel caso all’Ata erano stati assegnati circa 2.200 euro di indennizzo più interessi, più la collocazione nella fascia stipendiale superiore più vantaggiosa derivante dal passaggio automatico ad uno stipendio più alto.

LA SENTENZA

Alla collaboratrice scolastica non solo era stata negata la piena considerazione dei periodi di supplenza, ma anche l’applicazione del “Decreto interministeriale (Miur e Mef) n. 3 del 14 gennaio 2011” che “ha previsto il recupero dell’anno 2010 ai fini della progressione economica; il CCNL del 13 marzo 2013 ha previsto il recupero dell’anno 2011 ai fini della progressione economica; il CCNL del 07 agosto 2014 ha previsto il recupero dell’anno 2012 ai fini della progressione economica”. Il giudice, preso atto anche della normativa comunitaria, ha stabilito che “sussiste il diritto di parte ricorrente alle differenze retributive richieste nel ricorso, la cui quantificazione non è stata contestata da parte convenuta, e che tengono conto della eccepita prescrizione quinquennale. Le spese di lite si compensano integralmente alla luce dell’assoluta novità e controvertibilità delle questioni dirimenti il presente giudizio”. Per questi motivi, lo stesso giudice “condanna il Ministero dell’Istruzione a valutare ai fini giuridici ed economici l’intero servizio pre ruolo prestato dalla ricorrente prima dell’immissione in ruolo; condanna il Ministero dell’Istruzione a riconoscere a parte ricorrente l’anzianità di servizio corrispondente ai servizi pre-ruolo a tempo determinato prestato come personale A.T.A. e a collocarla nella fascia stipendiale corrispondente all’anzianità per l’effetto maturata; condanna il Ministero dell’Istruzione ad applicare alla ricorrente la clausola di salvaguardia dell’accordo sindacale del 4 agosto 2011; condanna il Ministero dell’Istruzione a corrispondere a parte ricorrente le relative differenze stipendiali, così come quantificate nel ricorso”.

IL RICORSO

Anief continua a mettere a disposizione dei lavoratori docenti e Ata della scuola un calcolatore gratuito on line, così da verificare se vi sono i presupposti per presentare ricorso per assicurarsi l’integrale ricostruzione di carriera, comprensiva di tutto il periodo pre-ruolo: l’impugnazione in tribunale viene realizzata a condizioni economiche fortemente vantaggiose.

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