Supplenze ATA: quando spetta il pagamento del periodo natalizio
Riprendono oggi le lezioni dopo la pausa natalizia. Numerosi collaboratori scolastici su supplenza breve interrotta prima delle vacanze ci chiedono come considerare il periodo intercorrente la ripresa dell’attività lavorativa.
Sono un collaboratore scolastico su una supplenza breve.
volevo sapere dato che la scuola mi ha chiuso il contratto il 21 dicembre, ms la scuola mi hanno detto di riprendere il 07 gennaio dato che la mia supplenza è continuativa fino al 13 gennaio sicuramente con altra proroga.
domanda ma le festività natalizie mi verranno pagate?
risposta di Giovanni Calandrino – Gentile Francesco, la risposta è l’art. 60 (personale ATA) del CCNL/2007:
“Le disposizioni citate prevedono che qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da data anteriore di almeno 7 giorni dall’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato nei riguardi del supplente temporaneo venga costituito per l’intera durata dell’assenza, includendovi, quindi, anche il periodo sospensivo delle lezioni.
L’ARAN ha, poi, successivamente chiarito che la fattispecie si realizza a prescindere da come siano avvenute le modalità di assenza del titolare e cioè sia con unica richiesta di assenza o con più richieste presentate in successione. In relazione a quest’ultima circostanza risulta che il diritto del supplente al pagamento del periodo di sospensione delle lezioni può non rappresentarsi immediatamente all’atto della redazione del primo contratto e, in tali casi, può rendersi necessario provvedere alla contrattualizzazione e alla liquidazione del periodo sospensivo con specifico contratto a parte solo quando vi sia certezza che si siano realizzate le condizioni previste dalle disposizioni in esame.”