Supplenze ATA PNRR: completamento orario, stipendi, sostituzioni personale assente. I chiarimenti del Ministero. NOTA

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Con nota n. 2981 del 25 ottobre il Ministero dell’istruzione e del merito fornisce le indicazioni e i chiarimenti richiesti nei giorni scorsi dai Sindacati circa l’attribuzione delle supplenze ATA PNRR.
Come primo punto il MIM chiarisce che si deve fare riferimento al regolamento per le supplenze ATA, dm 430/2000.

Completamento orario

Le scuole devono attingere dalle graduatorie di istituto, come già si sapeva, e consentire il completamento orario e la cumulabilità dei diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico, purché non svolti in contemporaneità.

Orario

L’incarico deve essere attribuito per 36 ore settimanali, orario ordinario. Il dirigente scolastico può  procedere al frazionamento, fermo restando il limite massimo di 36 ore settimanali complessive, rispettando la risorsa finanziaria attribuita alla scuola.

Stipendi

Il pagamento degli stipendi al personale aggiuntivo PNRR avverrà tramite la cooperazione applicativa tra i sistemi informativi MIM/MEF.

L’assegnazione delle risorse finanziarie sarà effettuata sui capitoli e piani gestionali pertinenti di cedolino unico di nuova istituzione del Punto Ordinante di Spesa di ciascuna istituzione scolastica beneficiaria, distinti tra primo e secondo ciclo, ed il pagamento delle retribuzioni stipendiali sarà curato dal MEF-NoiPA.

Inserimento contratti

Su SIDI “Gestione giuridica e retributiva contratti della scuola”, è possibile inserire il contratto N19, contraddistinto dal flag “art. 21, comma 4 bis del DL
75/2023 per l’organico ATA PNRR”. Il flag va inserito correttamente per monitorare la spesa. A breve saranno aggiornate le funzionalità informatiche in linea con le indicazioni della nota.

Sostituzioni personale

In merito alle sostituzioni del personale ATA PNRR, su cui avevamo scritto, (ad esempio per congedo di maternità -astensione obbligatoria ai sensi dell’articolo 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ivi compresi i periodi d’interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza) è necessario chiedere la preventiva autorizzazione all’Ufficio scolastico regionale competente per il territorio.

Ogni USR effettua il monitoraggio della spesa, autorizza, nei limiti del budget assegnato per le sostituzioni, la stipula di eventuali ed ulteriori contratti, segnalando eventuali economie registrate alla fine dell’esercizio finanziario.

Modifica profilo richiesto

Non è possibile cambiare la qualifica del personale richiesto in fase di rilevazione scaduta il 25 settembre, salvo che si tratti di passaggio da AA/AT a CS: è possibile accogliere, esclusivamente, una variazione per qualifica da Assistente Amministrativo/tecnico a Collaboratore Scolastico e non viceversa tenuto conto del limite di spesa fissato dalla norma di riferimento.

Assistenti tecnici scuole I ciclo

Il Ministero precisa che, trattandosi di personale aggiuntivo a supporto delle necessità delle istituzioni scolastiche per l’attuazione del PNRR, tenuto conto dell’elevato contenuto tecnologico di molti interventi previsti anche nelle istituzioni scolastiche del I ciclo, tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie della misura – ivi incluse quelle del I ciclo – che hanno espresso la preferenza per Assistente Amministrativo/Tecnico possono attribuire un incarico ad un Assistente Tecnico o ad un Assistente Amministrativo.

In analogia con quanto indicato con la nota prot. n. 7895 del 2 aprile 2020, “per quanto riguarda le modalità di individuazione dell’avente titolo alla nomina di assistente tecnico di informatica, il decreto prevede il ricorso alle graduatorie di istituto per assistente tecnico di informatica dell’istituzione
scolastica secondaria di II grado più vicina. È noto, infatti, che le scuole del primo ciclo di istruzione, in assenza della previsione di assistente tecnico nella propria dotazione organica, non procedono alla predisposizione della graduatoria per tale profilo professionale”.

Nota

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