Supplenze ATA, non si può lasciare una breve da collaboratore scolastico per un’altra breve per assistente amministrativo

I supplenti ATA non possono lasciare la supplenza breve per un’altra breve pure se per un profilo “superiore”. Un collaboratore scolastico non può abbandonare l’incarico per altro incarico breve da assistente amministrativo. Per supplenza breve s’intende anche quella fino al termine delle lezioni.
Un lettore chiede:
Buongiorno,
In riferimento al contratto scuola firmato il 18 gennaio 2024 ed entra in vigore dal 19 gennaio cm, volevo sapere se si può lasciare una supplenza breve da collaboratore scolastico per una supplenza breve di assistente amministrativo.
Il CCNL firmato all’Aran il 18 gennaio non regolamenta le supplenze ATA. La normativa relativa alle supplenze del personale ATA sono il DM 430/2000 e la circolare annuale sulle supplenze.
Il personale che ha contratto per supplenza breve non può lasciare la supplenza per un’altra breve anche se per diverso profilo professionale.
E’ invece sempre possibile lasciare una supplenza breve per una al 30 giugno o 31 agosto, ma si ricordi la clausola inserita nelle ultime due circolari sulle supplenze:
L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio.
Spezzoni
Ricordiamo che il diritto al completamento dello spezzone è sempre garantito purché al momento della convocazione non vi fossero posti interi e purché avvenga tra posti dello stesso profilo. Dalla circolare sulle supplenze:
L’articolo 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che, per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. A tale riguardo, si reputa utile rammentare che il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.
Sanzioni
Le sanzioni previste per supplenze da graduatorie di circolo e di istituto sono:
- la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto;
- l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza per l’anno scolastico in corso.