Supplenze ATA: non esiste un decreto d’emergenza per proroga!

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Info sulle supplenze: chi e perché dispone la proroga. Attenzione ai contratti stipulati per evitare che il controllo vi lasci senza punteggio. 

Chiede una nostra lettrice

“lo scorso maggio vengo chiamata da una scuola per una supplenza come Assistente Amministrativo, è la mia prima esperienza, lavoro fino al 7 luglio, quanto la persona che sostituivo rientra dopo lunga malattia.

In segreteria eravamo in tre, un’assistente che ha terminato il 30 giungo, io e un’assistente che lavorava li da anni. Sia il Dirigente Scolastico che il DSGA erano in reggenza.

In questo periodo non mi viene fatto il controllo del punteggio. Una settimana dopo vengo richiamata dal Dirigente Scolastico che mi informa che l’altro assistente amministrativo si assenta per malattia e mi chiede se sarei disponibile ad accettare un decreto di emergenza per mancanza di un assistente amministrativo e rientro dell’altro assistente amministrativo dopo lunga malattia (le sue condizioni di salute non erano affatto buone), accetto e mi ritrovo a lavorare per la maggior parte del tempo da sola in segreteria.

A settembre entra in vigore la nuova graduatoria, ottengo diverse supplenze ed a gennaio ricevo una rettifica del punteggio, a questo punto mi viene notificato da tutte le scuole in cui ho lavorato che il servizio che ho prestato non è valido a livello di punteggio (viene citato anche il periodo in cui ho lavorato con il decreto di emergenza nel quale non ero stata chiamata da graduatoria ma direttamente dal Dirigente Scolastico).

Vorrei sapere se il decreto di emergenza può essere considerato per il punteggio, cosa devo fare?

Spero che potrete aiutarmi, grazie mille”

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Monica, non esiste nessun riferimento normativo in mia conoscenza che possa legittimare un “decreto d’emergenza ? ! ? !” L’eventuale proroga di servizio andava fatta in maniera continuativa, cosi come precisa la nota annuale sulle proroghe-contrattuali… “Le proroghe devono, pertanto, essere richieste dai dirigenti scolastici nei casi di effettiva necessità qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale”.

L’interruzione di servizio ha fatto decadere il diritto alla proroga.

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