Supplenze ATA: no altro incarico al 31/08 o 30/06 se c’è già stata la presa di servizio, sì se breve

Anche quest’anno si conferma la norma inserita due anni fa nella circolare annuale sulle supplenze seconda la quale non è possibile accettare altra supplenza al 31/08 o 30/06 se c’è stata già la presa di servizio per supplenza della stessa durata.
Ecco cosa dice la circolare 2024/25:
L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio.
E’ invece sempre possibile accettare supplenza annuale o al 30 giugno se si è su supplenza breve.
Non si può passare da supplenza breve a un’altra breve, ma da breve ad annuale o al termine delle attività didattiche, 31 agosto o 30 giugno. In questo caso il divieto non c’è, anche se c’è già stata la presa di servizio.
Esempi:
- collaboratore scolastico al 31/08 non può passare ad altra supplenza per amministrativo se c’è già stata la presa di servizio;
- amministrativo al 20/11 può passare a supplenza da collaboratore scolastico al 30/06, anche se c’è già stata la presa di servizio.