Supplenze ATA, motivi per cui è possibile prorogarle

Il Miur, come riferito, ha pubblicato la nota relativa alla proroga delle supplenze al personale ATA.
Pubblicata nota per proroga supplenze ATA
Normativa di riferimento
Per la proroga dei contratti al personale ATA la nota rinvia alle disposizioni dell’articolo 1, comma 7, del Regolamento supplenze ATA e alla nota del 10 giugno 20009.
Quando si può prorogare supplenze
L’articolo 1, comma 7, del summenzionato regolamento prevede che le supplenze temporanee, fino al termine delle attività didattiche (30/06) possono essere prorogate oltre tale termine (per il periodo strettamente necessario), qualora non sia possibile, mediante personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, lo svolgimento delle attività relative ad esami di stato e di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio.
Le supplenze, leggiamo nel Regolamento, vanno comunque prorogate nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto.
Le disposizioni suddette sono state poi illustrate nella nota del 10 giugno 2009, secondo cui si può prorogare le supplenze per lo svolgimento delle attività di seguito descritte, qualora non sia possibile farvi fronte con il personale di ruolo o con supplenza annuale:
- svolgimento esami;
- recupero debiti nelle scuole secondarie di 2° grado e le connesse necessità di organizzazione della vita scolastica che possono coinvolgere i mesi di luglio e agosto;
- adempimenti relativi alla compilazione delle graduatorie di istituto del personale docente;
- svolgimento delle procedure concorsuali in atto ( nota 9 maggio 2019).
La nota del 2009 prevede inoltre che la proroga può riguardare non solo le supplenze sino al 30/06 ma anche quelle temporanee, fermo restando che vi sia necessità sulla base dei motivi sopra riportati.
A chi inviare le richieste di proroga
La proroga della supplenza deve essere autorizza dall’USR competente per territorio. Così leggiamo anche nella nota in oggetto (9 maggio 2009):
Le richieste motivate devono pervenire agli Uffici scolastici regionali per la prescritta autorizzazione.