ATA: le sanzioni per abbandono supplenza non si applicano se per giustificato motivo

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I requisiti di accesso alla graduatorie permanenti Ata 24 mesi. 

Un nostro lettore chiede

Salve, nel caso in cui a settembre del 2020 riesca a raggiungere i 24 mesi di servizio Ata, posso lasciare la supplenza ata per una docente e fare domanda a marzo per l’ inserimento in I fascia Ata?Grazie.

di Giovanni Calandrino – la riposta è positiva. L’art. 7 comma 1 Lettera B del D.M. 430/2000 afferma che, “Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto: … l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2 (graduatorie permanenti ed elenchi provinciali), che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso”.

Il comma 5 del suddetto articolo ribadisce che “Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato”.

Per i riferimenti normativi soprariportati, a parere dello scrivente si può abbandonare la supplenza di CS (stipulata da graduatorie di circolo e di istituto di III fascia) per una supplenza come personale docente, poiché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro di collaboratore scolastico è dovuta a giustificato motivo ovvero per accettazione di altra supplenza nel profilo di personale docente.

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