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Supplenze ATA: la rinuncia non comporta il depennamento dalle graduatorie

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Quali conseguenze per gli aspiranti supplenti ATA che rinunciano a un incarico? Succede talvolta che ci si rende disponibili ma, per motivi vari (familiari, logistici o altri), poi non si riesca ad accettare la supplenza. Il regolamento delle supplenze ATA, dm 430/2000, non prevede il depennamento dalle graduatorie.

Una lettrice chiede:

Salve, avrei bisogno urgentemente di un informazione, vi seguo su Facebook e vorrei sapere se ci sono conseguenze e quali se rinuncio ad un incarico dopo aver risposto a una convocazione con delega nel profilo di collaboratore scolastico in graduatoria personale ata ,premetto che la conferma l avrò domani se l incarico è mio ma purtroppo è nato un problema in famiglia e nn posso più partire… come posso fare ? Sarò depennata? Su tutti e 3 anni ? Grazie mille attendo risposta.

Le sanzioni sono previste dall’art. 7 lettera b del DM 430/2000.

Rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga:

La RINUNCIA ad una proposta contrattuale o alla sua PROROGA  o CONFERMA non comporta alcun effetto.

Abbandono del servizio:

L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenze, conferita sia sulla base delle graduatorie provinciali, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.

Precisiamo alla lettrice che non è previsto il depennamento dalle graduatorie.

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