Supplenze ATA, in quali casi è vietata la sostituzione di assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici

In quali casi vige il divieto di chiamare i supplenti ATA per sostituire il personale assente? Un riepilogo viene fatto nella nota ministeriale del 3 dicembre su “misure per il monitoraggio dei contratti per supplenza brevi e saltuarie – indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche”.
Divieto supplenze ATA
I casi di divieto sono:
a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le Istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.
Deroghe
Assistenti amministrativi e tecnici
Per il personale indicato alle lettere a) e b) – specifica la nota – i rispettivi divieti sono stati parzialmente derogati dall’articolo 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le Istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.
Dal trentesimo giorno di assenza dell’assistente amministrativo o tecnico titolare, è possibile la sostituzione.
Collaboratori scolastici
Per quanto riguarda il divieto di sostituzione dei collaboratori scolastici, ricordiamo che, successivamente è intervenuta una nota di chiarimenti del ministero n. 2116 del 30/09/2015, che prevede una deroga alla disposizione in alcuni casi:
Il predetto divieto potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l’organizzazione dell’intera istituzione scolastica […], raggiunga la certezza che: l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare altra risposta atta a garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché l’assistenza agli alunni con disabilità, inoltre necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito.
Il collaboratore scolastico può essere sostituito in tutte quelle situazioni in cui possa venire meno la sicurezza degli alunni e le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico, ma sotto l’esclusiva responsabilità del dirigente scolastico.