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Supplenze ATA: in caso di rinuncia non si viene cancellati dalle graduatorie

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La rinuncia a una proposta di contratto a tempo determinato non è motivo di depennamento dalle graduatorie ATA, né di prima e seconda fascia, tanto meno di terza fascia. L’aspirante supplente che non può o non vuole accettare la convocazione può quindi rifiutare la proposta. La non risposta alla mail di convocazione equivale a rinuncia.

Una lettrice chiede:

Buongiorno, sono stata convocata per una supplenza personale A.A. di 9 giorni da un istituto interprovinciale che ha n. 2 sedi. Tuttavia una sede non è facilmente raggiungibile dai non residenti, né con i mezzi pubblici né tanto meno con i mezzi propri, posto che nn ho possibilità di raggiungerla con la mia macchina e anche con gli orari di servizio pomeridiani dopo le 18.00 è difficile trovare treni che riportino a casa e coincidenze varie.

Ora vorrei sapere se è meglio rifiutare e motivare al link fornito con una generica motivazione, oppure è preferibile non rispondere. Non vorrei essere cancellata dalla graduatoria ATA per mancanza di motivazioni valide.

Cordiali saluti

Il depennamento dalle graduatorie ATA non è previsto in caso di rinuncia e quindi nemmeno se la lettrice non risponde a una mail di convocazione. Se decide di rispondere negativamente alla convocazione, può motivare la scelta come ritiene più opportuno.

Nessuna conseguenza in caso di rinuncia

La circolare 28597 del 29 luglio 2022 che fornisce indicazioni per le supplenze 2022/23 prevede “la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui all’articolo 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13 dicembre 2000, n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio”.

Supplenze ATA, nessuna conseguenza in caso di rinuncia o assenza alla presa di servizio

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