Supplenze ATA: i 1000 posti di assistenti tecnici di informatica al 31 dicembre potranno essere assegnati anche ai collaboratori scolastici di ruolo?

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Il personale ATA a tempo indeterminato può accettare nell’ambito scuola supplenze annuali (al 30.06 o 31.08) per effetto dell’art. 59 del CCNL scuola 2007.

Una nostra attenta lettrice ci chiede se, un Collaboratore scolastico di ruolo può accettare una supplenza fino al 31.12 come AT di informatica nelle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi del contingente emergenziale previsto dal Decreto del Ministro dell’Istruzione del 19 agosto 2020, n. 104.

Il quesito:

I collaboratori scolastici a tempo indeterminato potranno accettare incarichi art. 59 dalle graduatorie d’istituto a tempo determinato sull’ organico covid? Grazie

di Giovanni Calandrino – purtroppo il suddetto decreto prevede contratti a tempo determinato per i soli mesi di settembre, ottobre, novembre e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Dunque non è possibile applicare l’art. 59 per l’accettazione di queste supplenze di tipologia non annuale. L’art. 59, infatti, afferma che “Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede”.

Cosa ben diversa per i posti assegnati lo scorso anno scolastico. Argomento affrontato nella guida ATA, supplenze di Assistente Tecnico nelle scuole del primo ciclo anche al personale di ruolo, dove invece era possibile applicare il principio dell’art. 59 perché posti fino al 30.06.

Cosa accadrebbe se queste supplenze fino al 31.12 venissero prorogate fino al 30.06?

In questo caso cambierebbe la tipologia della supplenza e il personale di ruolo potrebbe fruire dell’art. 59.

Ma come potrebbe essere applicato, se le supplenze sono state già assegnate?

Bisognerebbe riscorrere la graduatoria per individuare il nuovo personale convocabile oppure si prorogherebbero i contratti già in essere, creando una disparità di trattamento, con l’esclusione di fatto dei collaboratori scolastici a tempo indeterminato?

A parere dello scrivente, vista l’eccezionalità della procedura, sarebbe opportuno derogare la previsione “annuale” prevista dall’art. 59 in modo da convocare anche sui posti di AT al 31.12 il personale di ruolo.

Si chiede al MIUR di attenzionare questa casistica in modo da non creare future disparità di trattamento. Sicuramente sarà un argomento di interesse delle parti sociali.

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