Supplenze ATA, divieto sostituzione collaboratori scolastici per i primi 7 giorni: convocazioni lampo possibili?
Cosa cambia per le supplenze brevi e saltuarie del personale dopo la circolare n. 8446 del 3 dicembre 2024? Le sostituzioni a carattere di urgenza possono essere ancora fatte? Dal quesito di un lettore di Orizzonte Scuola a un riepilogo della normativa sulle supplenze ATA.
Un lettore chiede:
Buongiorno gentile redazione di Orizzonte Scuola,
scrivo questa mail da vostro assiduo lettore facente parte del personale ATA di ruolo. In relazione al puntualissimo articolo del 18/09/2024 dal titolo:
“Supplenze ATA, convocazioni lampo con presa di servizio immediata: cosa sono?“
chiedo alla vostra redazione ragguagli ed eventualmente chiarimenti rispetto la recentissima circolare ministeriale numero 8446 del 03/12/2024 avente oggetto le modalità di nomina dei supplenti brevi e salutari.
La suddetta circolare ministeriale fornisce indicazioni operative riguardo le procedure e le tempistiche da seguire per l’affidamento degli incarichi di supplenza brevi e saltuari, al fine di garantire uniformità e trasparenza nel processo e un monitoraggio delle spese sostenute da ciascuna istituzione scolastica.
La mia domanda è:
rimane comunque valido quanto scritto sul vostro articolo da me sopra citato?
Sono ancora ammesse le supplenze giornaliere con carattere di urgenza (per i collaboratori scolastici), con presa di servizio immediata (entro un’ora dalla convocazione) al fine di consentire alle scuole il normale svolgimento delle attività, laddove l’assenza del personale non potrebbe invece permetterlo?
In base a quanto leggo nella suddetta circolare ministeriale, sembra che tutto questo non sia più possibile.
La normativa citata dal Ministero nella circolare del 3 dicembre è precedente all’emanazione della nota di alert sulle supplenze. Il MIM ribadisce/riepiloga quanto già previsto da regole e note di anni fa, nonché, in ultimo quanto indicato nella circolare sulle supplenze anno scolastico 2024/25.
Il divieto di sostituzione del personale ATA esiste dunque da prima della circolare di due settimane fa. In diverse occasioni l’argomento è stato oggetto di articoli di Orizzonte Scuola (si veda ad esempio Supplenze ATA, divieto sostituzione collaboratori scolastici per i primi sette giorni. Parziale deroga in alcuni casi).
Premesso quindi che non si tratta di novità, i divieti di sostituzione del personale temporaneamente assente previsti sono:
a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le Istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.
La normativa di riferimento citata anche nella circolare del 3 dicembre:
- articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014,
- note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14 aprile 2016;
- nota DGPER prot. n. 43440 del 19 luglio 2023.
In particolare, relativamente alle supplenze “lampo” di collaboratori scolastici cui si riferisce il lettore, tali sostituzioni riguardano casi di urgenza e con presa di servizio immediata. Dato il carattere di urgenza si presuppone che senza il personale a scuola non possa essere garantito il regolare servizio e ciò è sufficiente perché la supplenza sia giustificata e necessaria, ovvero quanto previsto dalla deroga (nota n. 2116/2015) all’articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014:
Il predetto divieto potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l’organizzazione dell’intera istituzione scolastica […], raggiunga la certezza che: l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare altra risposta atta a garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché l’assistenza agli alunni con disabilità, inoltre necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito.
In tutte quelle circostanze in cui l’assenza del collaboratore scolastico comprometta il diritto allo studio degli studenti, la supplenza può e deve essere attribuita.