Supplenze ATA, divieto sostituzione collaboratori scolastici per i primi sette giorni. Parziale deroga in alcuni casi

Pubblicata la circolare annuale per il conferimento delle supplenze nell’anno scolastico 2022/23. Per il personale ATA la circolare ricalca in sostanza quanto contenuto nella circolare 2021/22. Permane il divieto di sostituzione dei collaboratori scolastici nei primi sette giorni di assenza. La norma è stata in parte superata da una successiva nota ministeriale.
Nella circolare si precisa che permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016.
I dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:
c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.
Successivamente a tale norma è intervenuta una nota di chiarimenti del ministero, la 2116 del 30/09/2015, che prevede una deroga alla disposizione in alcuni casi:
Il predetto divieto potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l’organizzazione dell’intera istituzione scolastica […], raggiunga la certezza che: l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare altra risposta atta a garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché l’assistenza agli alunni con disabilità, inoltre necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito.
Il collaboratore scolastico può essere sostituito in tutte quelle situazioni in cui possa venire meno la sicurezza degli alunni e le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico, ma sotto l’esclusiva responsabilità del dirigente scolastico.