Supplenze ATA: divieto sostituzione collaboratori scolastici nei primi sette giorni di assenza, tranne alcuni casi

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la circolare n. 26841 del 5 settembre 2020, che stabilisce i criteri di attribuzione delle supplenze nell’anno scolastico 2020/2021. Nel caso specifico del conferimento delle supplenze personale ATA, si ribadisce il divieto di sostituire i collaboratori scolastici nei primi sette giorni di assenza, con delle eccezioni.
Divieto sostituzione collaboratori scolastici
La circolare supplenze 2020/21 precisa che “permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014“, che prevede:
“A decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l’attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti“.
Secondo tale legge non si possono pertanto sostituire i collaboratori scolastici per i primi sette giorni di assenza.
Quando si può
La norma sopra detta è stata superata in parte dalla nota ministeriale n. 2216 del 30/09/2015. “Il predetto divieto – si spiega nella nota – potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l’organizzazione dell’intera istituzione scolastica […], raggiunga la certezza che: l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare altra risposta atta a garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché l’assistenza agli alunni con disabilità“.
Il collaboratore scolastico può essere sostituito in tutte quelle situazioni in cui possa venire meno la sicurezza degli alunni e le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico, ma sotto l’esclusiva responsabilità del dirigente scolastico.
Giannelli: sostituzione dal primo giorno di assenza per tutti
Sul tema è intervenuto Antonello Giannelli, presidente Anp, che ha inviato una lettera alla ministra Lucia Azzolina per chiedere chiarimenti riguardo il rientro a scuola in sicurezza. “Per il personale ATA – scrive Giannelli – continuano a dispiegare effetto le regole ordinarie che, ad esempio, nel caso dei collaboratori scolastici – da sempre indispensabili per il funzionamento delle istituzioni scolastiche ma quest’anno addirittura nevralgici – impongono di non procedere a sostituzione nei primi 7 giorni di assenza (art. 1, comma 332, legge 190/2014)“. Una regola che, secondo Giannelli, va in contrasto con quanto previsto dal decreto Agosto: “L’art. 32, comma 3, del DL 104/2020 dispone – riflette il presidente Anp – che l’organico COVID (sia docenti che ATA) possa essere sostituito sin dal primo giorno di assenza. Stante l’attuale situazione emergenziale, sarebbe quanto mai auspicabile che anche per tutto il personale non COVID potesse applicarsi la medesima disciplina del DL 104/2020 al fine di consentire alle scuole di sostituire prontamente il personale assente“.