Coronavirus, quando è possibile esonerare dal servizio i collaboratori scolastici

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Ata, conferimento supplenze da graduatorie d'istituto

Supplenze brevi personale ATA, possono non essere attribuite o non prorogate in caso si preveda l’esenzione dal servizio a causa dell’emergenza coronavirus. 

La questione è affrontata da una nota del’USR marche, anche in relazione a quanto previsto dalla circolare n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che fornisce indicazioni e istruzioni in merito a quanto disposto dal decreto n. 18 del 17 marzo 2020.

Circolare

La circolare n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione fornisce indicazioni e istruzioni in merito a quanto previsto dal decreto n. 18 del 17 marzo 2020.

Vediamo cosa prevedono le indicazioni ministeriali in merito all’esenzione dei lavoratori, nel nostro caso del personale ATA che non può svolgere il lavoro in modalità agile (in primis i collaboratori scolastici), ricordando dapprima cos’è previsto in merito alla chiusura fisica delle scuole e alla loro apertura in caso di esigenze indifferibili.

Chiusura fisica scuole e gestione ATA

Il suddetto decreto n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto che il lavoro agile, nel periodo dell’emergenza sanitaria, diventi modalità ordinaria di lavoro.

Il decreto, nel caso delle Istituzioni scolastiche, dà la possibilità ai dirigenti scolastici di tenere le scuole fisicamente chiuse ma virtualmente aperte. L’apertura fisica va prevista solo in caso di attività indifferibili, come ribadito anche dal Ministero nella nota n. 392/2020, in cui si indica.

Per quanto riguarda la gestione del personale ATA, come detto sopra,  il lavoro agile diviene la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa,  eccetto i casi in cui non può essere svolto, come ad esempio nel caso dei collaboratori scolastici.

Per i collaboratori e per tutti colori i quali non possono svolgere il lavoro in modalità agile, qualora la scuola resti aperta per esigenze indifferibili con contingente di personale minimo o resti chiusa fisicamente, la gestione avviene ricorrendo agli “strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva” e, in ultimo, all’esenzione dal servizio, che viene considerato svolto a tutti gli effetti. Le ferie a cui si fa riferimento nella nota sono quelle relative all’a.s. 2018/2019 (art.13, comma 10, CCNL 2007).

Supplenze ed esonero servizio

Alla luce di quanto previsto dalla circolare del Ministro della PA, l’USR Marche precisa quanto segue.

  • Quando ricorrere all’esonero

L’USR sottolinea che l’esonero dal servizio è l’extrema ratio cui ricorrere, soltanto dopo avere verificato la non praticabilità di:

  • lavoro agile
  • ferie pregresse
  • congedo
  • banca ore (nel caso della scuol anche riposi compensativi)
  • rotazione
  • analoghi istituti

Il periodo di esonero è equiparato al servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

  • Motivazione esonero e valutazione esigenze servizio

L’esonero dal servizio del personale scrive l’USR:

  • va motivato
  • deve avere alla base una preventiva valutazione delle esigenze di servizio
  • potrà essere concesso solo se non determini, con riguardo al particolare ed eccezionale contesto emergenziale in atto, effetti negativi sull’attività che l’amministrazione è chiamata ad espletare

Il provvedimento di esenzione pertanto dovrà illustrare, in maniera puntuale, la disamina della situazione in ordine ad ogni singolo dipendente esentato e rendere conto del ricorrere dei presupposti summenzionati.

  • Supplenza e motivi ostativi

Alla luce di quanto detto sopra, spetta al dirigente scolastico valutare la presenza di eventuali puntuali ed imprescindibili motivi ostativi alla prosecuzione del contratto di supplenza, non esclusa l’esistenza dei presupposti per l’esenzione assoluta dal servizio al momento della nomina. Si confida nella fattiva collaborazione e nel puntuale adempimento.

Conclusioni

Il dirigente, in definitiva, valuta se l’esenzione dal servizio, concessa nelle forme e nelle modalità sopra indicate, sia un motivo per non prorogare la supplenza e, conseguentemente, per non attribuire una nuova.

La supplenza breve, pertanto, può non essere prorogata o attribuita, secondo quanto scrive l’USR Marche, in caso è previsto l’esonero dal servizio (per le motivazioni suddette) e se per il dirigente ciò sia un motivo ostativo. Dunque la proroga dei contratti o l’assegnazione di una nuova supplenza, previsti dall’articolo 121 del suddetto decreto n. 18/2020, come indicato anche dalla nota del ministero del 18 marzo, nel predetto caso di esonero dal servizio, sono rimessi alla valutazione del dirigente scolastico.

nota

Nella nota si affronta a questione delle supplenze brevi del personale docente, se rientra il titolare, di cui abbiamo parlato in : Coronavirus, Supplenze: le FAQ SIDI. Prima del 17 marzo e dopo il 3 aprile niente proroga, adesso si attende monitoraggio 15 aprile

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