Supplenze ATA Covid: contratti fino a ultimo giorno di lezione. Si perdono solo in caso di sospensione integrale delle attività didattiche. Chiarimenti

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Supplenze ATA Covid: la nota n. 11306 dell’Usr per il Piemonte chiarisce ulteriormente sulla durata e la risoluzione dei contratti. In particolare va chiarito qual è il termine ultimo per i contratti (alcuni uffici scolastici stipulano, sullo stesso profilo professionale, fino all’ultimo giorno di lezione, altri al 30 giugno) e cosa si intende per “nuovo lockdown”, circostanza che porta alla sospensione dei contratti.

I contratti hanno efficacia giuridica ed economica dall’inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio e fino al termine delle lezioni in presenza.

La nota precisa che per tutti i profili del personale ATA il termine finale è l’11 giugno 2021, anche se prestano servizio presso la scuola dell’infanzia, dove l’attività termina dopo (la data è riferita al Piemonte, ma va rapportata alla singola regione).

In caso di sospensione delle attività didattiche per nuovo lockdown prima della scadenza dei contratti, l’Usr ribadisce che gli stessi si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.

Per sospensione delle attività didattiche, scrive l’USR Piemonte,” appare ragionevole interpretare la norma primaria nel senso che la giusta causa in presenza della quale opera la clausola risolutiva espressa sia da individuare in una evoluzione negativa della situazione epidemiologica che comporti necessariamente la sospensione integrale e non parziale delle attività didattiche in presenza (nuovo lockdown, appunto, in tutti i punti di erogazione del servizio)”

In caso di cessazione della sospensione, alla ripresa dell’attività didattica in presenza, i contratti sono riassegnati ai precedenti titolari, ove ancora disponibili, come chiarito dalla circolare ministeriale sulle supplenze n. 26841 del 5 settembre 2020.

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