Supplenze ATA art. 59, contratto sino ad avente titolo sia al personale di ruolo sia al supplente che lo sostituisce

Il Miur, come abbiamo già riferito, ha pubblicato la nota n. 40591 del 22 settembre 2017, avente per oggetto “Graduatorie di istituto personale ATA terza fascia- Chiarimenti”.
Nella nota si affronta anche la questione relativa ai contratti di supplenza al personale ATA di ruolo, ai sensi dell’articolo 59 del CCNL.
L’Amministrazione ricorda che le nuove graduatorie di terza fascia, la cui procedura di aggiornamento inizierà il 30 settembre e si concluderà ad anno scolastico inoltrato, sostituiranno “integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente” e avranno “validità per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20″.
Conseguentemente, le supplenze dalle “vecchie” graduatorie 2014-17,in attesa dell’aggiornamento, vanno attribuite sino ad avente titolo, secondo quanto previsto dell’art. 40 della legge 449/97.
Anche al personale ATA di ruolo le supplenze, conferite ai sensi del succitato articolo 59, vanno attribuite sino ad avente titolo.
Cosa succede, qualora, al rinnovo delle graduatorie, la supplenza non spetti al personale di ruolo che l’ha avuta attribuita sino all’avente diritto?
La risposta è fornita implicitamente nella nota, laddove si prevede che il contratto sino ad avente titolo va stipulato anche con il supplente che ha coperto il posto del personale di ruolo. Di conseguenza, il personale di ruolo ritornerebbe al proprio posto, con relativa risoluzione del contratto del supplente che lo ha sostituito.
Evidenziamo che la procedura sopra prospettata è la medesima applicata, in attesa delle indicazioni ministeriali, dall’USR Piemonte, come avevamo riferito in Supplenze ATA art 59, conferite con clausola risolutiva sia al personale di ruolo che a quello precario che lo sostituisce