Supplenze ATA art 59, conferite con clausola risolutiva sia al personale di ruolo che a quello precario che lo sostituisce
L’articolo 59 del CCNL comparto scuola prevede la possibilità, per il personale ATA di ruolo, di accettare contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno (30/06-31/08), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
Nel corrente anno scolastico, tuttavia, si è posto un problema, derivante dal fatto che le graduatorie di istituto di III fascia ATA devono ancora aggiornarsi e la procedura, che prevede la presentazione delle domande dal 30 settembre al 30 ottobre, si concluderà ad anno scolastico inoltrato, con la conseguenza che i contratti di supplenza stipulati saranno sino ad avente titolo, in attesa della pubblicazione delle graduatorie definitive.
Dovendo assegnare le supplenze sino ad avente titolo, si è posto il problema se il succitato personale di ruolo può o meno accettarle.
Considerato che il Miur non ha fornito indicazioni in merito, ciascun USR sta fornendo istruzioni differenti l’uno dall’altro. Così, ad esempio, l’USR Lombardia ha negato al personale ATA di ruolo la possibilità di accettare supplenze sino ad avente titolo, diversamente dall’USR Emilia Romagna il cui orientamento sembra favorevole al predetto personale.
L’USR per il Piemonte aveva concesso la summenzionata possibilità al personale ATA di ruolo, tuttavia con una nota del 15 settembre u.s. ha rivisto quanto comunicato in precedenza, in seguito ad un parere della Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino. Quest’ultima infatti ha comunicato “che la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Piemonte e per la Lombardia hanno ricusato il visto sui contratti di supplenza del suddetto personale, in quanto in contrasto con il disposto art. 59 del C.C.N.L. comparto scuola del 2007, secondo cui il “…personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede“.
L’USR Piemonte, pertanto, ha fornito nuove istruzioni sulla base delle indicazioni fornite, per le vie brevi, dalla stessa RTS di Torino.
Sulla base delle nuove indicazioni, i contratti, ai sensi dell’articolo 59, vanno stipulati comunque sino al 30/06 o 31/08 e dovranno contenere una clausola risolutiva. Così, il contratto sarà risolto qualora a “conclusione delle procedure di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per il triennio scolastico 2017-19, previste dal D.M. n. 640 del 30 agosto 2017, la titolarità del posto assegnato spetti a un diverso aspirante avente diritto sulla base del punteggio ottenuto nelle medesime graduatorie.”
Che fine farà a questo punto il personale ATA di ruolo, cui viene revocata la supplenza, perché spettante ad altri aspiranti sulla base delle nuove graduatorie 2017-2020? Ritornerà al ruolo di titolarità, con conseguente revoca del contratto di supplenza anche all’aspirante che lo ha sostituito .
In sintesi, verranno stipulati dei contratti con clausola risolutiva sia al personale di ruolo che accetta l’incarico a tempo determinato sia al personale che supplisce il titolare di ruolo che aveva accettato la supplenza.
Ricordiamo che il 21 settembre p.v., i sindacati saranno al Miur per affrontare le diverse problematiche attinenti il personale ATA, supplenze comprese. Vedremo se l’Amministrazione si esprimerà al rigurardo e in che termini.