Supplenze ATA annuali o al 30 giugno 2024, non si potrà accettare per altro profilo se c’è già stata la presa di servizio

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Il Ministero dell’istruzione e del merito ha emanato l’annuale circolare con le indicazioni sul conferimento delle supplenze al personale docente, educativo e ATA nell’anno scolastico 2023/24. La nota sostanzialmente ricalca quanto previsto nell’anno scolastico 2022/23.

Viene confermata anche la novità introdotta lo scorso anno sull’impossibilità di accettare altro incarico su altro profilo professionale se c’è già stata la presa di servizio:

L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio.

Se, ad esempio, un collaboratore scolastico ha già effettuato la presa di servizio per supplenza al 30 giugno ed è convocato successivamente per supplenza al 30 giugno o al 31 agosto per assistente amministrativo, non potrà accettare.

Resta sempre possibile accettare altro incarico al 31 agosto o al 30 giugno se si lavora su supplenza breve.

La nuova norma non era piaciuta lo scorso anno e i Sindacati hanno ribadito la propria contrarietà.

Abbiamo chiesto di togliere l’aggiunta inserita lo scorso anno “purché intervenga prima della presa di servizio” relativamente alla possibilità di accettare una supplenza per altro profilo professionale” osserva la Flc Cgil.

Pur essendo il principio già contenuto nel Regolamento delle supplenze, non ci sembra proponibile, dal momento che tutte le operazioni preliminari – che andrebbero espletate da parte degli Ambiti territoriali entro il 31 agosto – si protraggono di solito fino a settembre, quando gli aspiranti vengono convocati per le prime supplenze. Ciò comporta che, avendo già assunto servizio su un profilo, non si consente loro di rimettere in discussione la nomina a causa dell’allungamento dei tempi da parte degli Ambiti” evidenzia.

La Uil Scuola Rua lo scorso anno aveva scritto al Ministero per chiedere di cambiare la circolare ma poi la richiesta non aveva avuto seguito. Dopo l’informativa di ieri pomeriggio il Sindacato con a capo Giuseppe D’Aprile ha osservato che la novità introdotta lo scorso anno “è in palese contrasto con il DM 430/2000 che intanto nulla dice nello specifico della eventuale presa di servizio, ma che anzi ritiene legittimo che le sanzioni per risoluzione anticipata del rapporto di lavoro non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo. Ciò a riprova del fatto che risulta quanto mai urgente una rivisitazione del regolamento sulle supplenze per il personale ATA, ormai non più
rinviabile, in quanto non più corrispondente alla realtà della gestione del personale ATA nelle istituzioni scolastiche“.

CIRCOLARE 2023/24

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