Supplenze ATA 2023-24: ordine, divieti, spezzoni, docenti, posti DSGA ed ex LSU. Le indicazioni nella CIRCOLARE

Con la circolare n. 43440 del 19 luglio 2023 il Ministero dell’istruzione e del merito fornisce le indicazioni e le istruzioni per l’attribuzione delle supplenze al personale docente, educativo ed ATA nell’anno scolastico 2023-24. Ecco i punti che riguardano specificamente il personale ATA.
Le indicazioni per le supplenze 2023-24 del personale ATA
Ordine conferimento supplenze – Le supplenze vengono conferite nell’ordine: prima, seconda e terza fascia. Una volta esaurite quelle di prima, si passa alla seconda; una volta esaurite le graduatorie di seconda fascia, si passa alle convocazioni da terza fascia.
Il punto nella circolare: L’articolo 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica. Ai fini predetti si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n.75.
Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del D.L.vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate, dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto.
Divieti – Non si può lasciare una supplenza annuale o al 30 giugno per altro profilo se c’è già stata la presa di servizio. La novità è stata introdotta dallo scorso anno. La circolare così dispone: L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio.
Resta il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016. I dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:
a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Tale divieto è parzialmente derogato dall’articolo 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.
Cambio supplenza – Il cambio da breve al 30 giugno o 31 agosto 2024 è invece sempre consentito sia su posto dello stesso profilo che per altro.
Spezzoni – Per supplenze su spezzone orario è sempre garantito il completamento, che può operare solo su posti dello stesso profilo.
Si può lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.
Posti DGSA – La copertura di eventuali posti disponibili e/o vacanti di DSGA in sedi normo-dimensionate, si provvede secondo le modalità dell’articolo 14 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli aa.ss. 2019/20-21/22.
Posti ex LSU – I posti accantonati e destinati al personale ex LSU, che partecipa alla terza procedura assunzionale, vengono coperti con supplenze. Su questo si attende nota ministeriale specifica e nuovi aggiornamenti sulla procedura che dovrebbe partire dal 1° settembre 2023. I posti eventualmente residuati dalla procedura verranno coperti da supplenze.
Supplenze docente e in scuole paritarie – Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del DM 430/2000, nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.
Delega -E’ prevista la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento
della nomina.
Sanzioni rinuncia o mancata presa di servizio– Non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui all’articolo 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13 dicembre 2000, n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.