Supplenze ATA 2023/24 e art. 59, ultimo anno con la vecchia normativa

Supplenze personale ATA: sono già stati pubblicati i primi calendari di nomina per le supplenze annuali al 31 agosto o al termine delle attività didattiche 30 giugno 2024.
Si andrà avanti con le con le nomine provinciali sui posti residui, su supplenze destinate agli eventuali aspiranti, rimasti in prima fascia, si continuerà con le convocazioni del personale presente in seconda fascia provinciale, ove presenti.
Al termine delle procedure di nomina da parte degli uffici scolastici provinciali, qualora residuino posti, sarà dato mandato ai dirigenti scolastici di completare le assunzioni.
Da quale graduatoria i dirigenti scolastici attingono per le supplenze
Le supplenze si attribuiranno attingendo dalle graduatorie di circolo e d’istituto, sia per il personale ATA sia per il personale docente, si convoca prioritariamente:
1. graduatoria di prima fascia
2. graduatoria di seconda fascia
3. graduatorie di terza fascia
I dirigenti scolastici potranno convocare il personale Ata supplente, con la modalità singola o con la modalità accentrata tramite scuola Polo, le convocazioni accentrate permetteranno una rapida conclusione delle operazioni di nomina, le quali si completeranno in pochi giorni. Consultare frequentemente i siti degli uffici scolastici i quali pubblicheranno disposizioni per le convocazioni sui posti residui, dopo le immissioni in ruolo.
Nomine al personale di ruolo ai sensi dell’articolo 59 del CCNL scuola
Il personale Ata di ruolo ancora per un anno scolastico avrà la possibilità di poter accettare nomine su un altro profilo professionale mantenendo la titolarità della sede per un triennio, art. 59 del CCNL Scuola del 2009.
ART.59 – CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO 1. Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. 2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
L’articolo 59 non fa distinzione di tipologia di posto, e di quantità di ore, il personale Ata di ruolo, potrà pertanto accettare incarico su profilo inferiore, su profilo superiore o su altro profilo della stessa area, oltre alla possibilità di accettare nomine da docente. Sarà possibile ottenere un incarico anche su un part time o su uno spezzone di cattedra purché la durata della supplenza sia al 30 giugno o al 31 agosto.
La stessa possibilità è data al personale ATA neo immesso in ruolo, il quale potrà accettare nomina annuale, avvalendosi sempre dell’articolo 59, congelando e rinviando il periodo di prova che potrà essere eseguito nell’anno successivo o negli anni successivi.
Il personale ATA di ruolo che accetta un incarico ai sensi dell’articolo 59 sarà trattato come un supplente per cui la malattia sarà pari a un mese retribuito per intero, due mesi retribuiti al 50% e sei mesi solo la conservazione del posto e senza retribuzione in un triennio, fermo restando il pagamento dei tre mesi per ciascun anno scolastico.
Il personale ATA di ruolo con nomina al 30 giugno potrebbe portare le ferie maturate nel profilo di provenienza, anche se la normativa prevede che le stesse siano consumate entro il termine della nomina.
Abrogazione art. 59 dall’anno scolastico 2024/2025
L’articolo 59 sarà abrogato, dall’anno scolastico 2024/2025, i dettagli li troviamo nell’articolo 70 dell’Ipotesi di CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 Art. 70, firmata a luglio 2023, verrà meno la possibilità di assumere servizio su posti non interi.
Secondo l’articolo 70, che sostituisce l’articolo 59, sarà possibile accettare nomine al 30 giugno o al 31 agosto esclusivamente su posti interi soli per profili superiori o per altro profilo della stessa area, non sarà più possibile accettare incarichi su profili inferiori.
Art. 70 Contratti a tempo determinato per il personale ATA in servizi
1. Il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di area superiore o – a parità di area – di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all’art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico
(31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.
2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.
3. L’accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilita nell’atto di conferimento dello stesso.
4. Il presente articolo abroga l’art. 59 del CCNL 29/11/2007.
Come si perfeziona una nomina
Il personale che riceve una convocazione dal dirigente scolastico, ha 24 ore di tempo per dichiarare la propria disponibilità.
La scuola che ha convocato individuerà tra le persone interpellate per lo stesso posto, la persona che occupa una posizione più alta, tra chi ha dichiarato la propria disponibilità.
Il personale individuato, avrà ulteriori 24 ore di tempo per assumere
servizio, in caso contrario decadrà dalla nomina.
Sanzioni per mancata accettazione di proposta di nomina o mancata assunzione in servizio
Al personale ATA convocato da graduatorie di circolo e d’istituto, che non accetta una supplenza o che non assume servizio, non si applicano sanzioni, qualora la proposta di nomina fosse per una supplenza da docente, e non si accettasse anche solo una nomina o non si rispondesse alla convocazione, si perde il diritto a ulteriori chiamate, per l’intero anno scolastico di essere convocato in quella scuola.
Differimento del servizio
Alla data di decorrenza della nomina, la presa di servizio si rende
necessaria e quindi obbligatoria principalmente al fine di perfezionare il nuovo rapporto di lavoro. Ciò vale sia per il personale docente e ATA neoassunto in ruolo che per quello supplente.
La circolare-mim-43440-del-19-luglio-2023 prevede all’articolo 4, nelle disposizioni comuni, il differimento del servizio sia al personale supplente sia al personale di ruolo.
E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (a titolo semplificativo, maternità, malattia, infortunio).
Il personale convocato visto i tempi ristretti per l'assunzione in servizio avrà la possibilità di ricorrere al differimento del servizio, nei casi contemplati:
- gravidanza
- malattie infortunio e altre motivazioni valutabili di volta in volta.
Il differimento del servizio, consente alla persona individuata, presentando la documentazione necessaria, di conservare il posto per il tempo necessario, fino a completa guarigione.
Il contratto sarà giuridicamente valido da subito, gli effetti economici del contratto scatteranno solo dopo la presa effettiva del servizio.
Organico aggiuntivo PNRR
Si spera che nel corrente anno scolastico, si possa dare maggiore opportunità di lavoro al personale Ata, i Dirigenti Scolastici, infatti, potranno convocare non solo per incarichi al 30 giugno, al 31 agosto ma anche per supplenze brevi e temporanee su malattie, congedi, aspettative, distacchi ecc..
Nel corrente anno, si potrà assumere un contingente di 10.000 unità di personale Ata, sui posti istituiti in organico aggiuntivo PNRR fino al 23 dicembre 2023, di cui ancora non è nota la ripartizione per provincia e per profilo.
Bisognerà impegnarsi affinchè i posti in organico PNRR possano essere prorogati al 30 giugno 2024, così le scuole potranno meglio affrontare le necessità dei singoli istituti, dalle pulizie ai servizi tecnici e amministrativi.