Supplenze annuali e al 30/06: graduatorie di assunzione, assenza convocazione o rinuncia, sanzioni

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Gli uffici scolastici provinciali, una volta terminate le operazioni di immissioni in ruolo, assegnazione provvisoria e utilizzazione, procedono all’attribuzione delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.

Qui la circolare sulle supplenza a.s. 2018/19

Graduatorie da cui attingere

Le supplenze annuali e quelle sino al termine delle attività didattiche vengono attribuite dagli Uffici Scolastici Provinciali, attingendo dalla graduatorie ad esaurimento.

Nel caso in cui le succitate graduatorie, per una determinata classe di concorso/posto, siano esaurite, la supplenza sarà assegnata dal dirigente scolastico dalle graduatorie di istituto.

Supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche

Le supplenze annuali sono quelle su posto vacante (privo di titolare). Il termine di tali supplenze è il 31/08.

Le supplenze sino al termine delle attività didattiche, invece, sono quelle su posto disponibile (posto in organico di fatto o posto libero per l’intero anno scolastico perché il titolare è in aspettativa o congedo o perché incaricato DS … Il termine di tali supplenze è il 30/06.

Rinuncia/assenza

Nel caso in cui l’aspirante non si presenti alla convocazione o rinunci alla proposta di assunzione, perde la possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per lo stesso insegnamento.

La sanzione suddetta si applica soltanto per l’anno in corso.

L’aspirante, comunque, può essere convocato dalle GaE per altro posto o classe di concorso, per i quali risulta inserito in graduatoria, o per lo stesso insegnamento dalle graduatorie di istituto.

Mancata presa di servizio

Qualora l’aspirante accetti la proposta di assunzione ma poi non prenda servizio, non può più conseguire supplenze per lo stesso insegnamento, per l’anno scolastico in corso, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto.

L’aspirante, comunque, può essere convocato dalle GAE o dalle GI per diverso posto o classe di concorso.

La sanzione, che vale solo per l’anno in corso, non si applica se la mancata presa di servizio è dovuta a giustificati motivi supportati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

Abbandono servizio

Nel caso in cui l’aspirante abbandoni il servizio, quindi dopo l’accettazione della proposta e l’assunzione in servizio, perde la possibilità di conseguire supplenze sia dalle graduatorie ad esaurimento che da quelle di circolo e di istituto, per tutti gli insegnamenti/posti per i quali risulti inserito.

La sanzione, che vale solo per l’anno scolastico in corso, non si applica se l’abbandono del servizio è dovuto a giustificati motivi supportati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

Rinuncia di una supplenza al 30 giugno e accettazione di un’altra sino al 31 agosto

La rinuncia ad una supplenza al 30/06, già accettata, per un’altra al 31/08 è possibile a condizione che al momento della scelta del docente non c’erano disponibili posti al 31/08. L’accettazione della nuova proposta può riguardare il medesimo o altro insegnamento.

Da evidenziare che quanto detto sopra è possibile soltanto durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni e prima della presa di servizio.

Rinuncia spezzone orario per supplenze ad orario intero

E’ possibile rinunciare ad una supplenza su spezzone orario per un’altra ad orario intero, per lo stesso o altro insegnamento, soltanto se al momento della scelta del docente non erano disponibili post interi.

Quanto detto è possibile soltanto durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni e prima della presa di servizio.

Convocazioni

Le convocazioni per l’attribuzione delle supplenze avvengono tramite pubblicazione del calendario sul sito dell’USP competente per territorio.

Si consiglia, pertanto, di controllare assiduamente il sito dell’USP di interesse.

Gli aspiranti, impossibilitati a presentarsi personalmente alle convocazioni, possono delegare una persona di fiducia o direttamente il dirigente responsabile delle operazioni.

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