Supplenze, al rientro dalle vacanze di Natale si procede con proroga o conferma. Ecco quando spetta anche il pagamento
Personale ATA e docente: in caso di assenza del titolare durante il periodo delle vacanze natalizie, al supplente spetta la sottoscrizione di un unico contratto per l’intero periodo di assenza del titolare medesimo, con conseguente pagamento delle vacanze? Dipende.
Disposizioni CCNL
Il pagamento di un periodo di sospensioni delle lezioni e quindi la sottoscrizione di un unico contratto per l’intero periodo di assenza del titolare sono previsti dagli articoli 40 e 60 del CCNL 2006-2009, tuttora in vigore per quanto non previsto nel CCNL 2016/18 e nel CCNL 2019/21.
Per il personale ATA il riferimento è l’articolo 60 del CCNL 2006-2009, che rinvia al riguardo all’articolo dedicato ai docenti, ossia l’articolo 40. Le medesime disposizioni sono richiamate nell’annuale nota sulle supplenze:
qualora il titolare “…si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.
Dunque, il supplente stipula un contratto per l’intero periodo di assenza del titolare con relativo pagamento delle vacanze, durante un periodo di sospensione delle lezioni, se ricorrono le condizioni seguenti:
- il titolare (docente o ATA) è assente continuativamente da almeno sette giorni prima l’inizio della sospensione delle lezioni e sino ad almeno sette giorni dopo la ripresa delle lezioni;
- la giustificazione dell’assenza o delle assenze continuative del titolare comprende anche il periodo di sospensioni delle lezioni (quindi è assente anche durante le vacanze).
Evidenziamo che:
- le ragioni giustificative dell’assenza – come si legge nello stesso art. 40 – possono essere diverse, tuttavia i periodi di assenza devono essere continuativi;
- mancando una delle sopra illustrate condizioni, quanto detto non sarà possibile.
Conferma supplenza
Così leggiamo nel succitato art. 13/12 dell’OM 88/24:
Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
Quesito 1
Sono una collaboratrice scolastica ATA e sto su una malattia di un collega. Il contratto è scaduto il 24/12. Il collega resterà assente fino al 18 gennaio alternando però giorni di ferie, a giorni di malattia e permessi per 104. In questo caso specifico ho diritto alla proroga? Grazie mille
Presumiamo che la supplenza sia iniziata 7 giorni prima il periodo di sospensione delle lezioni; se cosi è e l’assenza si protrarrà sino a 7 giorni dopo la ripresa delle medesime (come sembra), alla lettrice spetta un unico contratto, quindi la proroga della supplenza, nonché il pagamento di tutto periodo di sospensione delle lezioni (da dopo il 24/12, considerato che era contrattualizzata sino a tale data). Come detto, infatti, non contano le cause giustificative dell’assenza ma che quest’ultima sia continuativa (anche alla luce del fatto che le assenze non sono dovute esclusivamente alle ferie).
Quesito 2
Volevo avere un’informazione, per il riconoscimento del periodo natalizio.
La titolare è assente continuativamente dal 18/11 per aspettativa, ma per il periodo Natalizio ha giustificato con ferie. Dalla segreteria, mi comunicano che le ferie non corrispondono ad un’assenza pertanto non mi riconoscono tale periodo… È corretto ??
La lettrice non specifica se appartiene al personale docente o ATA, tuttavia non cambia nulla. Le rispondiamo che, anche se trattasi di ferie, la titolare non è comunque presente e il sopra illustrato articolo 40 non fa distinzione alcuna al riguarda e non specifica nulla riguardo alle ferie (non trattandosi comunque di assenze dovute alle sole ferie), anzi dispone che:
- … Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.
NB: quanto detto vale anche per il personale docente
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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