Supplenze 23/24, anche per i docenti già assunti da concorso straordinario bis? Quando si è cancellati dalle graduatorie

Un docente, vincitore del concorso straordinario bis, potrà ottenere una supplenza nell’a.s. 2023/24? Quando si è cancellati da tutte le graduatorie di assunzione a tempo determinato e indeterminato.
Concorso: procedura
Il concorso straordinario bis, previsto dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021), come modificato dall’articolo 5, comma 3-quinquies, del DL n. 228/2021 (convertito in legge n. 15/2022), è finalizzato alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, residuati dalle immissioni in ruolo a.s. 2021/22.
La procedura, dopo lo svolgimento del concorso e la redazione della graduatoria di merito (comprendente i soli vincitori), prevede che i vincitori: vengano assunti a tempo determinato; seguano un percorso di formazione universitario con prova conclusiva; svolgano il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio; vengano assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo (nella stessa scuola in cui hanno svolto il servizio a tempo determinato), con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio.
Cancellazione graduatorie
Normativa e graduatorie
L’articolo 19, comma 3, del DM 108/2022, che disciplina la procedura sopra decritta, così dispone:
A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all’articolo 18 nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. Si applica quanto disposto all’articolo 399, commi 3 e 3 bis, del Testo Unico.
Ai docenti assunti in ruolo tramite il concorso in esame, dunque, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 399, commi 3 e 3 bis, del D.lgs. 297/94. Il citato comma 3 riguarda il blocco triennale per i neoassunti, mentre il comma 3 bis (quello che interessa ai fini del presente articolo), riguarda la cancellazione dalle graduatorie, finalizzate alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato, all’esito positivo del percorso di formazione e prova. Evidenziamo che al riguardo vi sono due diverse disposizioni normative vigenti, quella relativa al citato comma 3 bis e quella indicata nell’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017, di cui abbiamo parlato in questo articolo. Tuttavia, considerato che il DM 108/2022 dispone esplicitamente che ai docenti assunti da concorso straordinario bis si applica l’articolo 399, comma 3 bis, del D.lgs. 297/94, non vi sono dubbi su quale disposizione vada applicata nel caso in esame.
Il suddetto articolo 399, comma 3 bis, del D.lgs. 297/94 dispone che i docenti assunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2020/21, sono cancellati da tutte le graduatorie, finalizzate alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato, all’esito positivo del periodo di prova e quindi all’atto della conferma in ruolo (ad eccezione delle GM di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure diverse da quella di immissione in ruolo). Nello specifico, gli interessati:
– sono cancellati da:
- GM di concorsi straordinari
- GM di concorsi ordinari relative alla stessa classe di concorso/posto di immissione in ruolo
- GaE
- GPS
- Graduatorie di istituto
– non sono cancellati da:
- GM di concorsi ordinari relative a procedure diverse da quelle di assunzione (ad esempio: docente assunto da GaE sulla A-22; è inserito nelle GM del concorso ordinario 2020 classi di concorso A-22 e A-12; viene cancellato dalla GM A-22, resta invece nella GM A-12).
Tempistica
La cancellazione avviene all’esito positivo dell’anno di prova e quindi della conferma in ruolo che avviene l’a.s. successivo. Così, ad esempio, i docenti nominati a tempo indeterminato nell’a.s. 2020/21 e confermati in ruolo dal 1° settembre 2021 (quindi all’esito positivo del periodo di prova), sono stati cancellati dalle graduatorie di cui sopra nel corso dell’a.s. 2021/22, come indicato dal MI nella nota del 26/05/2022, in vista delle assunzioni a.s. 2022/23.
Dunque, la decadenza dalle graduatorie, secondo la succitata nota, avviene nel corso dell’anno scolastico di conferma in ruolo, in vista delle assunzioni dell’a.s. successivo. In tal modo, i docenti assunti nel 2020/21, cancellati in vista delle immissioni in ruolo 2022/23, hanno avuto la possibilità di ricevere un’eventuale nuova proposta di assunzione in ruolo nell’a.s. 2021/22 (se inseriti in altre GaE o GM o GPS per le assunzioni straordinarie) ovvero un’eventuale incarico di supplenza (ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007).
Sottolineiamo che alcuni Uffici hanno operato autonomamente, cancellando gli interessati o immediatamente all’atto della conferma in ruolo oppure prima delle assunzioni dell’a.s. di conferma in ruolo degli interessati. Tale situazione aveva spinto i sindacati, in vista delle assunzioni a.s. 2022/23, a chiedere un incontro al Ministero, affinché gli Uffici procedessero alla corretta applicazione della sopra riportata disposizione. Ad oggi, comunque, il MI non ha emanato alcuna nota di chiarimento in merito.
Quesito
Una nostra lettrice chiede:
Buongiorno sono una docente vincitrice di concorso bis con posto lontano da casa. Per l’ a.s 2023/2024 posso optare per ottenere una supplenza da Gps (su posto comune o sostegno incrociato diverso dalla classe del ruolo) naturalmente in provincia diversa dalla scuola dove è stato svolto l’ anno di prova? Se la risposta fosse affermativa quale sarebbe la procedura?
Come sopra riferito, all’esito positivo del periodo di prova, la nostra lettrice sarà cancellata da tutte le graduatorie finalizzate all’assunzione a tempo determinato e indeterminato. Se l’Ufficio scolastico competente seguirà le indicazioni della summenzionata nota ministeriale, potrà ottenere l’incarico di supplenza (posto che le spetti) per l’a.s. 2023/24: quindi conferma in ruolo dal 1° settembre 2023 e cancellazione dalle graduatorie nel corso del medesimo anno scolastico 2023/24. Viceversa, qualora l’Ufficio dovesse procedere alla cancellazione subito dopo la conferma in ruolo e quindi dal 1° settembre 2023, è chiaro che non avrebbe possibilità di ottenere la supplenza.
Quanto alla procedura per partecipare all’assegnazione delle supplenze, è la medesima del corrente anno scolastico: la lettrice dovrà presentare, in estate, la domanda di partecipazione in cui esprimere, tra le altre, le 150 preferenze. Per approfondire leggi qui
La supplenza, ricordiamolo, può essere ottenuto dal docente di ruolo, ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007, in base al quale si possono accettare supplenze annuali (al 31/08 e al 30/06) soltanto in un diverso grado d’istruzione ovvero in altra classe di concorso, diversi rispetto a quelli di titolarità. Approfondisci
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