Supplenze 2024 – GaE, GPS, Graduatorie di Istituto, interpelli e MAD: come avviene l’assegnazione

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Entra nel vivo la procedura di assegnazione delle supplenze per il prossimo anno scolastico, con migliaia di docenti precari in attesa di conoscere il proprio destino. Da un punto di vista procedurale, l’Ordinanza Ministeriale 88/2024 ha, infatti, introdotto alcune novità per l’assegnazione delle supplenze per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, disciplinando le modalità di utilizzo e la gerarchia tra le varie graduatorie.

Ha introdotto, inoltre, lo strumento dell’interpello, inserendolo all’interno della complessa procedura di assegnazione. Facciamo chiarezza.

Assegnazione delle supplenze dalle GaE e dalle GPS

In primo luogo, l’ordinanza ha ribadito che le supplenze annuali (fino al 31 Agosto) e fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 Giugno) vengono assegnate, prioritariamente e fino al loro completo esaurimento, tramite le cosiddette GaE (Graduatorie ad Esaurimento). Si tratta di graduatorie, su base provinciale, chiuse ai nuovi inserimenti, secondo quanto previsto dalla legge n. 296/2006. Vengono aggiornate ogni 3 anni.

Solo dopo aver esaurito le GaE, si procede con le GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze), suddivise in due fasce:

  • la prima fascia, in cui vengono inseriti i docenti che hanno conseguito l’abilitazione;
  • la seconda fascia, in cui vengono inseriti i non abilitati.

La posizione in graduatoria, poi, dipende dai titoli di studio, dagli anni di esperienza, dai corsi e dai master conseguiti da ciascun aspirante docente.

L’assegnazione avviene con l’utilizzo di un algoritmo centralizzato programmato in modo che tenga conto delle disponibilità che si determinano fino al 31 Dicembre, in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dagli uffici scolastici territorialmente competenti. Tale sistema informatizzato è organizzato in modo da valorizzare le scelte “orizzontali” dell’aspirante docente.

Supplenze dalle Graduatorie di Istituto e l’interpello

Un ulteriore passaggio, qualora residuassero posti vacanti per le supplenze temporanee non coperti dallo scorrimento delle GaE e delle GPS, sono le Graduatorie di Istituto: i dirigenti scolastici, infatti, possono ricorrere a tali graduatorie in cui gli aspiranti insegnanti si sono potuti iscrivere, contestualmente con l’iscrizione alle GPS,  segnalando ulteriori 20 istituti per classe di concorso. della stessa provincia. In via prioritaria, i dirigenti scolastici verificheranno le disponibilità degli aspiranti docenti iscritti presso la graduatoria del proprio istituto; in subordine, le disponibilità delle graduatorie degli istituti viciniori.

L’aspirante docente a cui è conferita una supplenza a orario non intero conserva il titolo, in relazione alla sua posizione nelle graduatorie di supplenza, a ottenere il completamento dell’orario esclusivamente nell’ambito di una singola provincia fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.

Esaurite le graduatorie di istituto e verificata l’indisponibilità nelle graduatorie di istituti della provincia, l’art. 13 dell’OM 88/2024 ha disciplinato il ricorso al cosiddetto interpello: si tratta di un procedimento formale attraverso il quale le scuole pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale e sul sito dell’Ufficio Scolastico territorialmente competente per raccogliere le candidature per la copertura dei posti vacanti. L’avviso deve includere:

  • le informazioni sulla supplenza, ossia la data di inizio, la durata, l’orario settimanale complessivo e la sede di servizio;
  • i titoli di accesso richiesti, quali l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno;
  • le modalità e i termini di presentazione delle domande, fornendo chiare indicazioni su come e entro quando presentare le istanze;
  • La candidatura deve essere presentata utilizzando il modello fornito dall’istituzione scolastica;
  • Le modalità e i termini per rispondere alla convocazione, con l’obbligo di presa di servizio entro 24 ore dall’accettazione dell’incarico;
  • Il richiamo alle sanzioni previste dall’articolo 14 dell’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 (per approfondire clicca qui);
  • Informativa conforme al Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali e al D.lgs. n. 196/2003, modificato dal D.lgs. n. 101/2018.

Agli interpelli possono rispondere anche gli aspiranti docenti già inseriti nelle GaE o nelle GPS, purché:

  • non siano stati destinatari di nomina a tempo determinato (art. 13 comma 23 OM 88/2024), anche se rifiutata;
  • non siano stati destinatari di un incarico finalizzato al ruolo da GPS sostegno prima fascia, compresi coloro che lo otterranno tramite la mini call veloce (anche se rifiutato).

In questo caso, la supplenza verrà assegnata, in via prioritaria, agli aspiranti docenti, tra quelli che hanno risposto all’interpello, in possesso del titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno. In subordine, la scuola prenderà in considerazione gli aspiranti docenti in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso.

Nel caso in cui più docenti abilitati/specializzati o più docenti in possesso del titolo di studio concorrono per il medesimo posto? L’OM 88/2024 non specifica nulla. Sarebbe opportuno che le scuole si dotassero di un regolamento interno in cui specificare i criteri da seguire nel caso di specie.

Supplenze tramite MAD

Nella procedura di assegnazione delle supplenze resta un ultimo passaggio: la Messa A Disposizione (MAD). Si tratta di uno strumento che permette agli aspiranti docenti di proporre alle scuole la propria candidatura spontanea.

L’utilizzo delle MAD non è prevista dall’OM n. 88/2024. Il Ministero chiude il processo di attribuzione delle supplenze con l’interpello non chiarendo cosa fare nel caso in cui l’Interpello andasse deserto (un secondo interpello? per quanti giorni).

A nostro parere, esperiti tutta la procedura prevista dall’OM n. 88/2024 e trovandosi ancora nella condizione di dover attribuire la supplenza, potrebbero conferire l’incarico anche tramite MAD.

Certamente, sarebbe opportuno che il docente che ha inviato la MAD rispondesse all’interpello, per evitare una nomina fuori graduatoria.

Il Ministero stesso ha precisato che non è possibile presentare la domanda, a favore dell’interpello ma non ha chiarito cosa accade nel momento in cui all’interpello non dovesse rispondere nessuno.

In breve

Possiamo sintetizzare il processo di assegnazione delle supplenze, alla luce dell’OM 88/2024, come segue:

  1. Priorità alle GaE;
  2. In subordine, GPS prima fascia;
  3. In terzo luogo, si procede tramite le GPS seconda fascia;
  4. Se residuano posti vacanti si procede tramite le Graduatorie di Istituto, comprese quelle degli istituti viciniori;
  5. In caso di esaurimento delle graduatorie, le scuole procedono tramite interpelli;
  6. La MAD? Una procedura che il Ministero ha mandato in soffitta, ma che potrebbe ancora tornare utile.

Le risposte ai quesiti

E’ possibile inviare un quesito a [email protected] (non è assicurata risposta individuale, ma la trattazione di tematiche generali).

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