Supplenze 2024 docenti ruolo: solo su posto intero, ma si può poi chiedere part-time

Il docente di ruolo può accettare solo supplenze su posto intero ma può poi chiedere il part-time. Nulla sembra vietarlo e lo prevede il CCNL.
Supplenze a.s. 2024/25
Al via la presentazione delle domande per partecipare all’assegnazione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto nonché degli incarichi finalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia. La domanda è unica, sia per le supplenze che per gli incarichi, e ciascun aspirante compila le sezioni di interesse. Si può chiedere la partecipazione alle supplenze e agli incarichi nonché solo alle supplenze.
La domanda si presenta telematicamente, tramite Istanze Online, dalle ore 9.00 del 26 luglio alle ore 14.00 del 7 agosto 2024, come si legge nell’avviso del MIM del 25 luglio e nella nota sulle supplenze a.s. 2024/25. Accedi direttamente alla domanda
Una volta presentata l’istanza, sarà poi avviata al procedura che condurrà ad ottenere la supplenze o l’incarico finalizzato al ruolo.
Supplenze docenti di ruolo
I docenti di ruolo inclusi nelle GPS 2022/24 possono partecipare all’assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08, come anche agli incarichi finalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia.
N.B. Due premesse:
- con nota n.118635 del 31 luglio il Ministero ha apportato una integrazione e rettifica alla nota n. 115135 del 23 luglio 2024 (circolare sulle supplenze) precisando che i docenti assunti da GPS sostegno 2023 per il ruolo non potranno ricevere supplenze. Ecco perché
- gli Uffici scolastici provvedono alla cancellazione dalla GPS dei docenti di ruolo dalla stessa classe di concorso per cui sono titolari
Focalizziamo la nostra attenzione sulle supplenze. Agli incarichi finalizzati al ruolo per i docenti a tempo indeterminato abbiamo dedicato un apposito articolo Incarichi GPS sostegno 2024: partecipano anche i docenti di ruolo fruendo dell’art. 47. Cosa comporta?
Le supplenze del personale docente di ruolo sono disciplinate dall’articolo 47 del CCNL 2019/21 che, abrogando l’art. 36 del CCNL 2007, ha introdotto due importanti novità
- è possibile accettare supplenze solo su posto intero
- è possibile accettare supplenze anche per una diversa tipologia di posto
In generale, ai sensi del suddetto art. 47, il docente di ruolo può accettare supplenze solo su posto intero, al 31/08 o al 30/06, in un diverso grado di istruzione oppure per altra tipologia di posto (esempio: titolare scuola primaria posto comune, potrà accettare supplenza su sostegno alla primaria) o ancora per altra classe di concorso.
Inoltre, il docente a tempo indeterminato che ottiene la supplenza mantiene senza assegni, per tre anni scolatici, la titolarità della sede, è soggetto alla disciplina prevista dalla legge e dal contratto per il personale assunto a tempo determinato (ivi inclusa quella relativa alle ferie) e deve chiedere un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico.
A quanto detto aggiungiamo che l’accettazione delle supplenze è possibile solo dopo aver svolto (e superato) l’anno di prova, ai sensi dell’articolo 3/3 del DM 138/2023, come richiamato nella nota sulle supplenze a.s. 2024/25.
Dunque, con la nuova disposizione è stato introdotto un vincolo per cui il docente di ruolo può accettare supplenze solo su posto intero, mentre nell’abrogato art. 36 tale vincolo non era previsto, per cui in fase di assegnazione delle supplenze era possibile anche ottenere uno spezzone.
Part-time
Il docente di ruolo che ottiene la supplenza deve necessariamente svolgere l’intero orario o meglio ha la possibilità di richiedere il part-time?
Sì, nulla sembra vietarlo ed è previsto dal Contratto nazionale.
Nella nota sulle supplenze, laddove si forniscono indicazioni sul part-time, non si fa distinzione alcuna tra precari e docenti a tempo indeterminato e si rinvia al riguardo, per il personale docente della scuola, all’articolo 39/4 del CCNL 2019/21:
Il C.C.N.L. prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito gli articoli 56 e 57 del CCNL comparto istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, e l’articolo 39, comma 4, del CCNL comparto istruzione e ricerca, sottoscritto il 18 gennaio 2024, relativamente al personale docente ed educativo
Ecco cosa dice l’art. 39, comma 4, del CCNL 19/21, richiamato nella nota:
4. L’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 2 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro.
Dunque, l’assunzione a tempo sia determinato che indeterminato può avvenire a tempo pieno o parziale, ragion per cui gli interessati posso chiedere al dirigente di essere assunti con contratto a tempo parziale.
Come si vede dal testo della nota e del CCNL sopra riportati non c’è precisazione alcuna riguardo ai docenti di ruolo.
Conclusioni
In conclusione, se da un lato è vero che il docente di ruolo non può accettare supplenze solo su posto intero, dall’altro è altrettanto vero che nulla gli vieta di chiedere il part-time all’atto dell’assunzione, come previsto dal CCNL.
Naturalmente, il dirigente vaglierà la richiesta e inoltrerà la richiesta all’Ufficio Scolastico, che potrà concedere il part-time solo se non se sia stato superato il contingente di posti destinabili al tempo parziale, secondo le indicazioni pubblicate o fornite dall’ATP di competenza e i tempi potrebbero non essere immediati. Di conseguenza presentare la domanda, di per sé, comporta un obiettivo: il posto intero. Quello che viene dopo non è assicurato, si costruisce nel percorso.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).