Supplenze 2024 ai docenti ruolo: si perde la continuità di servizio e si percepisce lo stipendio da precari

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Il docente di ruolo che accetta una supplenza perde la continuità di servizio e percepisce lo stipendio da precario.

Supplenze docenti ruolo

Le supplenze dei docenti di ruolo sono disciplinate dall’art. 47 del CCNL 19/21, che ha sostituito l’art. 36 del CCNL 2007 ed ha introdotto alcune novità, secondo cui è possibile accettare incarichi a tempo determinato anche per altra tipologia di posto nonché il fatto che la supplenza si può ottenere solo su posto intero.

Al netto delle novità, ai sensi del citato articolo 47, il docente già di ruolo può accettare supplenze al 31/08 o al 30/06, su posto intero, in un diverso grado di istruzione ovvero per altra classe di concorso oppure per altra tipologia di posto (possibilità non prevista dall’art. 36 del CCNL 2007. Esempio: titolare scuola primaria posto comune, potrà accettare supplenza su sostegno alla primaria).

Accettando la supplenza, l’interessato mantiene senza assegni, per tre anni scolatici, la titolarità della sede (nella dichiarazione congiunta relativa all’articolo in questione leggiamo che: … il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità), è sopposto alla disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie, e deve chiedere un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso.

L’accettazione della supplenza, infine, è possibile soltanto dopo lo svolgimento (e superamento) dell’anno di prova, come disposto dall’art. 3/3 del DM n. 138/2023 e dal DM 158/2024 (art. 3/3):

L’avente titolo all’immissione in ruolo assume servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento del periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.

I docenti neoassunti sottoposti al vincolo triennale, disciplinato dal combinato disposto di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, possono accettare supplenze? Sì, come di seguito illustrato.

Vincolo neoassunti

In base alla summenzionata normativa, i docenti neoassunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2023/24, devono restare nella scuola di assunzione in cui hanno svolto l’anno di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per almeno tre anni, compreso quello in cui si è svolto l’anno di prova. Ai tre anni in esame, per i vincitori non abilitati del concorso PNRR 2023 scuola secondaria, si aggiunge l’anno a tempo determinato in cui acquisiscono l’abilitazione

Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero, nonché ai beneficiari dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.

Durante i tre anni di vincolo, è comunque possibile presentare (ricorrendo i previsti motivi) domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità, nonché accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per un grado di istruzione, classe di concorso o tipologia di posto diversi da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova.

Dunque la possibilità di accettare la supplenza è prevista dalla medesima normativa sul vincolo. Evidenziamo che il MIM ha chiarito ai sindacati che l’anno di supplenza si computa nel triennio relativo al vincolo, analogamente all’anno svolto in assegnazione provvisoria/utilizzazione come indicato nell’Ipotesi di Intesa MIM-OOSS sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2024/25.

Diverso è il caso degli assunti da GPS sostegno prima fascia, i quali sono anch’essi vincolati per tre anni scolastici, a decorrere dall’anno di assunzione a tempo determinato, con la differenza che a tali docenti è richiesto lo svolgimento di tre anni di effettivo servizio, secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 10, del DL 44/2023 e come ricordato dal MIM con la nota del 31 luglio 2024.

Avvio algoritmo

Diversi Uffici Scolastici hanno già avviato l’algoritmo per assegnare le supplenze agli aspiranti che hanno presentato regolarmente la relativa istanza entro il 7 agosto u.s. A breve la procedura sarà avviata anche nelle restanti province. Supplenze docenti 2024, i BOLLETTINI delle nomine da GaE e GPS [Aggiornato con rettifiche]

Quesito

Così chiede una nostro lettore:

Gentile Lalla, Le sarei grato se potesse farmi chiarezza sulla mia situazione attuale, ho partecipato nella regione Lazio al concorso straordinario bis art 59 comma 9 bis, classe di concorso A048, risultando vincitore, superando nel 2022/2023 l”anno di prova, successivamente nell’anno 2023/2024 grazie alla domanda di assegnazione provvisoria sono stato assegnato in una scuola nella mia regione di appartenenza (Campania). Purtroppo quest’anno avendo ancora il vincolo dei tre anni sulla scuola di titolarità e non avendo i requisiti per poter fare nuova domanda di assegnazione provvisoria non mi è stato possibile fare la stessa cosa, ma essendo inserito nelle graduatorie GPS e avendo la specializzazione sul sostegno ho fatto richiesta di supplenza. La mia domanda è la seguente, se mi venisse assegnata una supplenza da GPS, perderò punti che mi potranno essere utile per una successiva domanda di trasferimento provinciale? Inoltre ai fini contributivi la mia situazione cambia o resta uguale? Certo di un suo interesse Le porgo distinti saluti augurandole un buon lavoro.

Il nostro lettore, dunque, avendo superato l’anno di prova, può partecipare all’assegnazione delle supplenze da GPS. Qualora accettasse un incarico di supplenza, però, lo stesso perderebbe la continuità di servizio nella graduatoria interna di istituto (ove si matura già dal primo anno di servizio svolto) e nella mobilità (ove il punteggio è attribuito dopo aver maturato tre anni di servizio). Nella graduatoria interna di istituto sono attribuiti: punti 2 per ciascun anno di servizio, entro il quinquennio; punti tre per ciascun anno di servizio oltre il quinquennio. Lo stesso dicasi per la mobilità con la differenza che, in tal caso, l’attribuzione del punteggio avviene solo dopo aver maturato tre anni di servizio (quindi la prima volta che si può dichiarare la continuità di servizio, al docente saranno attribuiti punti 6).

Il lettore perderebbe la continuità in caso di supplenza, in quanto il servizio prestato ai sensi dell’art. 47 del CCNL è valutato come servizio pre-ruolo; inoltre, ai fini dell’attribuzione del punteggio di continuità, per gli anni considerati devono concorrere la titolarità nella stessa classe di concorso o tipologia di posto e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.

Quanto alla situazione contributiva, il lettore riceverà la stessa retribuzione dei docenti supplenti, quindi prima fascia stipendiale, con relativa contribuzione.

Supplenze docenti ruolo: che significa si mantiene per tre anni “senza assegni” la sede di titolarità

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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