Supplenze 2024/25 da Interpello: priorità a docenti abilitati e specializzati, poi docenti con titoli “affini”. Quali sono?
Supplenze anno scolastico 2024/25: il sistema degli interpelli occupa una porzione importante degli incarichi conferiti fuori graduatoria, quando le graduatorie di istituto della scuola in cui si verifica la supplenza e quelle degli istituti viciniori sono esaurite. Le segreterie ricevono tantissime domande, bisogna stilare una graduatoria, bisogna utilizzare dei criteri, chi li decide?
Priorità a docenti abilitati e specializzati
Purtroppo il Ministero, nell’OM n. 88/2024, si ferma ad un punto ovvio: la precedenza nell’attribuzione della supplenza è assicurata ai docenti in possesso di abilitazione o specializzazione se il posto è di sostegno.
Per il resto, nessuna indicazione.
Quali requisiti richiedono le scuole
Grazie ai numerosi interpelli già pubblicati dalle scuole è possibile tracciare un “profilo” del docente richiesto. Ripetiamo: in questo caso si tratta di scelta della singola scuola, che stila dei criteri per la selezione del docente.
Per infanzia e primaria (settore in cui sono più numerosi gli interpelli) alcune scuole richiedono in subordine ai titoli di abilitazione laurea in Scienze della formazione primaria o diploma magistrale conseguito entro anno scolastico 2001/02
2. Iscrizione al terzo, quarto o quinto anno del corso di laurea in Scienze della formazione, avendo già conseguito almeno 90 CFU (alcune scuole rispettano l’indicazione dei 150 CFU utili per la seconda fascia GPS)
e poi
3. Possesso di laurea in psicologia, scienze dell’educazione o in discipline affini
4. Possesso di laurea in discipline umanistiche
5. Possesso di altri titoli di studio
Per la scuola secondaria le richieste sono
1. Possesso dell’abilitazione per la classe di concorso (per il sostegno: possesso della specializzazione)
2. Possesso dei titoli necessari per l’iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze
3. Possesso di titoli di studio affini a quelli previsti al precedente punto 2
A parità di titoli, a chi va la supplenza?
A parità di ordine di priorità, le scuole concordano nell’attribuire la supplenza all’aspirante che abbia già prestato servizio di insegnamento, preferibilmente per la medesima tipologia di posto.
Alcune scuole scendono più nello specifico, dando priorità all’aspirante che abbia già insegnato nello stesso istituto apportando valido contributo alla didattica oppure, per la scuola secondaria, sia almeno in possesso dei 24 CFU.
Vince il più giovane
Un altro criterio indicato negli interpelli finora pubblicati, è quello della più giovane età ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come modificata dall’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
Viciniorietà alla sede di servizio e disponibilità alla presa di servizio “veloce”
C’è anche chi premia con un punteggio la
Viciniorietà alla sede di servizio: la vicinanza geografica alla sede di servizio viene considerata, premiando con punteggio chi può raggiungere la scuola con maggiore rapidità, riducendo così i tempi di presa di servizio.
5 punti: residenza o domicilio nello stesso comune o in comuni limitrofi.
3 punti: residenza o domicilio nella stessa provincia.
0 punti: residenza o domicilio fuori provincia.
Immediata disponibilità a prendere servizio:
10 punti: disponibilità immediata (entro 24 ore).
5 punti: disponibilità entro 48 ore.
0 punti: disponibilità oltre le 48 ore.