Supplenze 2024/25 da GPS anche ai docenti di ruolo su altra tipologia di posto
Il docente assunto in ruolo può accettare supplenze anche per altra tipologia di posto. Cosa prevede il “nuovo” art. 47 del CCNL 2019/21.
Quesito
Volevo sapere se è corretto che un docente di ruolo assunto da GAE da classe di concorso A050 ma su posto di sostegno sia stato cancellato dalle GPS prima fascia nella classe di concorso A050, dato che la nuova normativa dice che attualmente è possibile accettare supplenza nello stesso grado per diversa tipologia di posto (in questo caso posto comune, il posto di ruolo invece è sul sostegno).
Il lettore non specifica se è stata assunto nel 2023/24, anno scolastico da cui si applica la nuova disciplina relativa alla cancellazione dalle graduatorie di assunzione e che non prevede comunque la cancellazione dalle GPS ma da ogni altra GM, GaE e GI di inclusione (come vedremo di seguito).
Dunque, lo stesso (anche se assunto nel 23/24) avrebbe dovuto permanere nelle GPS A-54 mantenendo così la possibilità (o meglio il diritto) di ottenere una supplenza (posto che abbia già superato l’anno di prova) nella predetta classe di concorso, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019/21 che, diversamente dall’abrogato art. 36 del CCNL 2007 (disciplinante le supplenze sino al 2023/24), contempla la possibilità che il docente di ruolo possa accettare supplenze anche per altra tipologia di posto (nel suo caso: assunto su sostegno, può accettare supplenza su posto comune, trattandosi di diversa tipologia di posto rispetto a quella di titolarità):
Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.
Possibile che, non essendo il sostegno una classe di concorso, l’ATP competente abbia visto solo la classe di concorso di assunzione e non la tipologia di posto di titolarità? Non lo sappiamo, consigliamo però al lettore di interpellare immediatamente l’ATP competente (ossia quella della provincia delle GPS da cui è stato cancellato) e far presente la situazione.
Per completezza illustriamo di seguito le disposizioni relative alle supplenze del personale di ruolo e alla cancellazione dalle graduatorie di assunzione, nonché le modalità e la tempistica di presentazione delle domande per partecipare all’assegnazione delle supplenze e degli incarichi per il ruolo da GPS sostegno prima fascia.
Supplenze docenti ruolo
Come sopra accennato, le supplenze dei docenti di ruolo sono disciplinare dall’art. 47 del CCNL 19/21, che ha sostituito l’art. 36 del CCNL 2007 ed ha introdotto alcune novità, secondo cui è possibile accettare incarichi a tempo determinato anche per altra tipologia di posto nonché il fatto che la supplenza si può ottenere solo su posto intero. In linea generale:
- il docente già di ruolo può accettare supplenze su posto intero (precisazione non prevista dall’art. 36 del CCNL 2007) al 31/08 o al 30/06;
- le supplenze possono essere accettate in un diverso grado di istruzione ovvero per altra tipologia di posto (possibilità non prevista dall’art. 36 del CCNL 2007. Esempio: titolare scuola primaria posto comune, potrà accettare supplenza su sostegno alla primaria) o per altra classe di concorso;
- il docente di ruolo, che ottiene la supplenza, mantiene senza assegni, per tre anni scolatici, la titolarità della sede (nella dichiarazione congiunta relativa all’articolo in questione leggiamo che: … il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità);
- l’accettazione della supplenza comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.
- l’accettazione della supplenza comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso;
- l’accettazione della supplenza è possibile soltanto dopo lo svolgimento (e superamento) dell’anno di prova, come disposto dall’art. 3/3 del DM n. 138/2023.
Cancellazione graduatorie
Quanto alla cancellazione dalle graduatorie di assunzione, questa è disciplinata dal combinato disposto di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017 (che prevede anche il vincolo di permanenza nella scuola di assunzione). In base a tali disposizioni, a decorrere dalle assunzioni a.s. 2023/24, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, una volta superato l’anno di prova, sono cancellati da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale siano iscritti e sono confermati in ruolo presso la scuola in cui hanno svolto il predetto periodo di prova (di seguito l’art. 13/5 – primo periodo – del D.lgs. 59/17).
Come si può leggere nella disposizione medesima si è cancellati da qualsiasi GM, GaE e GI di inclusione contemporaneamente alla conferma in ruolo (es.: docente in ruolo nel 23/24, viene confermato nel 2024/25 e cancellato dalle graduatorie). Per approfondire leggi QUI
Incarichi sostegno e supplenze
Le domande per l’attribuzione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto e degli incarichi finalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia 2024/25 si possono presentare, tramite Istanze Online, sino alle ore 14.00 del 7 agosto 2024.
L’aspirante interessato e in possesso dei previsti requisiti può partecipare sia agli incarichi per il ruolo che alle supplenze, compilando le diverse sezioni della domanda.
Ecco tutte le sezioni dell’istanza:
- Dati personali (si possono modificare solo dall’area riservata, tramite le apposite funzioni cui rinvia il sistema nel caso si intenda modificarli)
- Insegnamenti (per i quali l’aspirante potrà esprimere le preferenze)
- Dichiarazione possesso requisiti (per chi intende partecipare alle assunzioni straordinarie da GPS sostegno prima fascia, essendovi incluso a pieno titolo)
- Preferenze ai fini del ruolo (per chi partecipa alle assunzioni straordinarie da GPS sostegno prima fascia)
- Preferenze ai fini della supplenza (per chi partecipa anche o soltanto all’assegnazione delle supplenze)
- Titoli di riserva (l’aspirante che ne fruisce visualizza il titolo di riserva posseduto)
- Priorità di cui alla legge n. 104/92
- Riepilogo ed inoltro (la sezione riporta un riepilogo di tutte informazioni inserite nelle varie sezioni della domanda; selezionando il tasto inoltra si procede all’invio dell’istanza)
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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