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Supplenze 2023, docenti possono usufruire del congedo parentale ma prima devono prendere servizio nella scuola assegnata

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Il docente, che ottiene una supplenza e intenda fruire del congedo parentale, deve prendere servizio e poi presentare la relativa istanza.

Supplenze da GaE e GPS 2023/24, ecco le nomine. Scadenza per la rinuncia è indicata nel decreto [AGGIORNATO]

Congedo parentale

L’articolo 32 del D.lgs. n. 151/01 prevede che, per ciascun bambino, nei primi suoi dodici anni di vita:

  • ciascun genitore ha diritto al congedo parentale;
  • il periodo di congedo complessivamente fruibile da entrambi i genitori è pari a 10 mesi, elevabili a 11, qualora il padre fruisca di un periodo di congedo (continuativo o frazionato) di almeno 3 mesi;
  • alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, spettano 6 mesi al massimo di congedo parentale, per un periodo continuativo o frazionato;
  • al padre lavoratore, a partire dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato, spettano al massimo 6 mesi di congedo parentale, elevabili a 7, qualora lo stesso (padre), fruisca del congedo per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;
  • in caso di genitore solo (o nei confronti della quale sia stato disposto l’affidamento unico del figlio), allo stesso spettano 11 mesi di congedo parentale.

Dunque:

  • il congedo spetta ad entrambi i genitori per un periodo massimo di 10 mesi, elevabili a 11, se il padre fruisce di un periodo, continuativo o frazionato, di almeno 3 mesi di congedo;
  • ciascun genitore può fruire al massimo di 6 mesi, che diventano 7 qualora il padre fruisca di un periodo di congedo (continuativo o frazionato) di almeno 3 mesi;
  • è chiaro che, se un genitore fruisce del congedo per sei mesi, l’altro può fruire del restante previsto periodo. Così ad esempio: se la madre fruisce di 6 mesi di congedo, al padre ne restano 5; viceversa, se il padre fruisce di 6 mesi, alla madre ne restano 4.

Quanto detto vale sia per i docenti a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato (per questi ultimi, entro il limiti della durata del rapporto di lavoro).

Presa di servizio e congedo parentale

Quanto alla presa di servizio del docente che può fruire del congedo parentale, la stessa è necessaria, in quanto si può fruire del congedo a domanda, che può essere presentata, una volta perfezionato il rapporto di lavoro. Pertanto, il docente, che ottiene una supplenza ovvero un’assunzione a tempo indeterminato, può fruire del congedo in questione solo dopo la presa di servizio (diverso, invece, è il caso della docente in maternità o interdizione, che non può prendere servizio e per la quale il rapporto di lavoro si perfeziona con la sola accettazione).

In un solo caso è possibile fruire del congedo parentale senza prendere servizio, ossia quando si è in congedo di maternità, si ottiene la supplenza durante tale periodo (essendo in congedo di maternità, il perfezionamento del rapporto di lavoro, come suddetto, avviene con la sola accettazione) e si presenta la richiesta (sempre entro i predetti termini) di congedo parentale.  In tal caso, come precisato dal MEF, con nota n. 33950 del 25 marzo 2009, si può fruire del congedo parentale senza prendere servizio.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Mi è arrivata una nomina di 12 ore. Avendo avuto una bambina il 12 maggio volevo accettarla ed usare il congedo parentale di 6 mesi. Prima domanda devo presentarmi giorno 1 o posso chiedere di accettare la nomina senza andare ed utilizzare il congedo? Seconda domanda terminati i 6 mesi di congedo devo prendere servizio o posso utilizzare qualche altra cosa per arrivare al 30 giugno … perché purtroppo con la piccola non posso spostarmi dalla Calabria a Reggio Emilia per 2/3 mesi che resterebbero.

La risposta alla prima domanda è negativa: come sopra illustrato, ai fini della fruizione del congedo parentale è necessario prendere servizio, quindi perfezionare il rapporto di lavoro e poi presentare la relativa istanza. Al riguardo, ricordiamo che il CCNL 2007 prevede che la domanda, per fruire del congedo parentale, vada presentata 15 giorni prima della decorrenza del congedo (48 ore prima in caso di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto del predetto termine di 15 giorni). Tale previsione è stata superata da quella di cui al D.lgs. n. 80/2015, che prevede un preavviso di cinque giorni, tuttavia per la scuola vige quanto previsto dal CCNL 2007, come chiarito dal Ministero del lavoro con apposito interpello: “deve ritenersi che i termini di preavviso minimi restino fissati in 15 giorni tutte le volte in cui la contrattazione collettiva abbia richiamato, ai fini della loro individuazione, il termine minimo previsto dalla normativa vigente al momento della definizione degli accordi“. Precisiamo che con l’Ipotesi di CCNL 2019/21 (di cui si attende ancora la firma definiva, affinché diventi vigente) la disposizione in questione si è allineata alla previsione di cui al D.lgs. 80/15 (quindi preavviso di 5 giorni). Al momento, però, è ancora vigente il CCNL 2007. Precisato ciò, diciamo anche che le scuole talvolta applicano già quanto previsto dal citato D.lgs., per cui richiedono un preavviso di 5 giorni.

La lettrice, pertanto, una volta effettuata la presa di servizio, potrà presentare la domanda e fruire del congedo o trascorsi i previsti 15 giorni (ovvero trascorse 48 ore in caso non sia possibile, per particolari e comprovate situazione personali, rispettare il predetto termine) oppure trascorsi 5 giorni (qualora la scuola di assegnazione applicasse la disposizione di cui al D.lgs. 80/2015).

Altri permessi ed aspettative

Quanto ad eventuali altri permessi ovvero congedi, di cui può fruire la lettrice, posto che ne debbano ricorrere le previste condizioni, la stessa può fruire di:

  • permessi per motivi personali o familiari non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni (quando entrerà in vigore l’Ipotesi di CCNL 2019/21, i giorni saranno tre ma retribuiti, essendo la lettrice assunta con contratto al 30/06);
  • permessi non retribuiti, sino ad un massimo di 8 giorni, per la partecipazione a concorsi o esami;
  • 6 giorni di ferie nel corso dell’anno, la cui concessione è subordinata alla possibilità di sostituzione con personale in servizio nella scuola.

Oltre ai permessi succitati, vi sono altri motivi per assentarsi che, tuttavia, non sono prevedibili:

  • 30 giorni retribuiti per malattia della bambina, sino al compimento dei tre anni della stessa (poi dai 3 agli otto anni spettano 5 giorni all’anno non retribuiti);
  • assenza per malattia (precisiamo che: i supplenti al 30/06 e al 31/08, in caso di assenza per malattia, hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico; la retribuzione prevista è la seguente: primo mese retribuito al 100%; secondo e terzo mese al 50%; nessuna retribuzione per il restante periodo);
  • 3 giorni retribuiti di permesso per lutto, per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.

In ultima analisi, considerato che i giorni di permesso sopra riportati sono pochi (almeno nel caso specifico), dopo il congedo parentale, la lettrice potrebbe richiedere l’aspettativa per motivi personali o familiari, di cui all’articolo 18 del CCNL, al fine di assentarsi sino alla fine del contratto. Evidenziamo che il periodo di aspettativa in quesitone non è retribuito, per cui interrompe l’anzianità di servizio e non può essere computato ai fini del punteggio in graduatoria. Tuttavia, in tal caso, pur perdendo la retribuzione e ciò che la stessa comporta in termini giuridici ed economici, considerato che il congedo parentale ha una durata di 6 mesi, la lettrice avrà comunque cumulato il massimo del punteggio (12 punti) e l’annualità di servizio (ossia 180 giorni di servizio). Quanto detto per l’aspettativa non retribuita, ai fini giuridici ed economici, vale anche per i permessi non retribuiti, sopra riportati.

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