Supplenze 2022, se si accetta incarico da MAD la sanzione è il depennamento da GPS? Chiarimenti
Supplenze docenti 2022: dopo lo scorrimento delle graduatorie tramite algoritmo, dopo il coinvolgimento dei Dirigenti Scolastici tramite le graduatorie di istituto, è possibile che le scuole si trovino a chiamare anche dalle MAD, le domande di messa a disposizione.
Posto che confidiamo nella serietà e responsabilità delle scuole nell’utilizzo delle MAD solo ed esclusivamente dopo l’esaurimento non solo della graduatoria di istituto della propria istituzione scolastica ma anche di quelle viciniori (in base alle tabelle pubblicate dagli Uffici Scolastici e in base a quanto disposto dall’OM n. 112 del 6 maggio 2022), il problema si pone se tra le MAD inviate non ve ne sono di idonee.
Una soluzione in questo caso è l’interpello nazionale, come stanno facendo tante scuole. Ecco le date di scadenza per la presentazione della domanda
Ma questo non risolve tutti i problemi. Anche se il Ministero ritiene che al momento non ci sarà deroga al divieto per i docenti inseriti nelle GPS di inviare MAD è un dato di fatto che i docenti rimasti senza incarico, rendendosi di non avere molte opportunità di lavoro nella propria provincia, la domanda la inviano comunque.
E non solo, spesso e volentieri vengono anche contattati dalle segreterie scolastiche.
E qui si pone il dilemma: cosa accade se il docente, pur essendo inserito in GaE o GPS di una provincia, dovesse accettare una supplenza da MAD
Le voci corrono: chi è assunto da MAD non avendone diritto sarà depennato da GPS?
Nel corso del question time del 29 settembre con la sindacalista Anief Chiara Cozzetto alcuni utenti hanno avanzato l’ipotesi che accettare una supplenza da Mad nonostante l’iscrizione in GPS possa avere come conseguenza il depennamento dalle GPS stesse.
E anche al nostro indirizzo [email protected] riceviamo lo stesso messaggio
ho ricevuto una proposta di contratto fino al 30 giugno tramite messa a disposizione (MAD), presso una scuola primaria. Vorrei accettare ma dalla segreteria mi è stato riferito che l’accettazione di tale contratto comporta il depennamento dalle GPS. Nel caso in cui accettassi la MAD al 31/06 e successivamente venissi chiamato dalle GPS per la mia classe di concorso (A-48, A-49, EEM cosa succederebbe? Grazie anticipatamente
Come già indicato dalla sindacalista, la normativa – ossia l’OM n. 112 del 6 maggio 2022 e la circolare del 29 luglio 2022 – non indica sanzioni in caso di supplenza da MAD in contrasto con quanto indicato nella normativa.
Tra l’altro perchè il depennamento sia operativo la scuola dovrebbe avvertire l’ufficio Scolastico di avere effettuato questa assunzione e l’Ufficio Scolastico applicare la sanzione. Ma la sanzione, per essere applicata, dovrebbe avere un riferimento normativo. Non è questo dunque il caso.
Tra l’altro si consideri che il depennamento avrebbe valore per tutta la durata di vigenza delle graduatorie quindi 2022/23 e 2023/24.
Piuttosto potremmo pensare che le scuole stiano suggerendo ai docenti di inviare depennamento da GPS per poter accettare la supplenza. Questa è una situazione diversa, di cui abbiamo parlato nell’articolo
Supplenze docenti 2022, è possibile cancellarsi dalle GPS per accettare da MAD?
N.B. Noi non manchiamo di dirlo, ad oggi le sanzioni non sono previste dalla normativa. Questo non vuol dire che non potrebbero essere previste successivamente o inserite ex posto in fase di aggiornamento delle graduatorie.
Il servizio svolto senza titolo darà punteggio solo in un caso
Posto un punto fermo su questo, va anche chiarito in relazione al quesito della collega che accettare una supplenza da MAD non significa essere liberi da doveri. Al contrario, nel momento in cui si viene assunti da MAD è come se si lavorasse su una normale supplenza al 30 giugno.
Pertanto l’abbandono della supplenza da MAD ha le stesse sanzioni che avrebbe qualsiasi altra supplenza conferita da Graduatorie di istituto.
Inoltre va anche detto che il collega non avrà alcun punteggio per il servizio eventualmente svolto alla primaria senza titolo. Questo aspetto infatti è già stato chiarito dal Ministero con la FAQ n. 53
La nota DPIT n. 1290 del 22/07/2020 prevede che nelle GPS di II fascia della scuola primaria e dell’infanzia, il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria. Posso far valere tale servizio, come aspecifico, anche nelle GPS della scuola secondaria?
No, a meno che sia stato conseguito il titolo di accesso entro la data di scadenza della domanda di rinnovo per il biennio 2022/2024 (vedasi FAQ n. 45).
FAQ n. 45
Sì. Ai sensi della nota 1290/2020 richiamata nella OM 112, il servizio prestato di fatto e non di diritto per mancanza dei requisiti di accesso previsti dalla OM 60/2020 è pienamente valutabile in occasione del rinnovo per il biennio 2022/2024
Quindi per far valutare quel servizio, al prossimo biennio si dovrebbe essere in possesso del titolo di accesso alla primaria.
Si tratta di situazioni molto delicate, alle quali ci auguriamo che le scuole, gli Uffici Scolastici e il Ministero prestino la massima attenzione.
La supplenza infatti non è solo il piccolo passo per il ruolo ma ha anche significato dal punto di vista economico e previdenziale, nonché professionale. E’ bene che le regole siano certe e rispettate da tutte le scuole.