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Supplenze 2022, quanti giorni sono necessari per avere 12 punti e quanti per avere un anno di servizio

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Quanti giorni di servizio sono necessari per cumulare 12 punti nella graduatorie di supplenza? Quanti per l’anno di servizio? Quando spetta la conferma della supplenza?

Quesito

Così scrive una nostra lettrice:

Sono stata assunta con contratto breve per maternità della docente titolare, la quale con ogni probabilità allungherà il periodo di assenza. Sto cercando di fare i calcoli per poter ottenere 12 punti e quindi l’anno di servizio. Sono necessari 180 gg, meglio se “continuativi”, quindi senza interruzioni di servizio. Proprio su questo punto ho dei dubbi: cosa si intende per “servizio continuativo”? I contratti che mi faranno non devono saltare neppure un giorno, oppure è sufficiente che non rientri mai la docente titolare durante il mio periodo di servizio, garantendomi quindi la continuità didattica? Se dovessero licenziarmi durante le vacanze di Natale (e/o Pasqua) e la docente in quel periodo dovesse “rientrare formalmente” pur non essendoci lezioni (mi è stato detto che prenderà ferie in quelle due settimane), andrebbe a perdersi la continuità didattica?

Rispondiamo al quesito della lettrice, ricordando dapprima i giorni necessari a cumulare i 12 punti, cosa si intende per annualità di servizio e quando si ha diritto alla conferma della supplenza.

Cumulo 12 punti: quanti giorni?

Come possiamo leggere nelle tabelle di valutazione allegate all’OM n. 112/2022, che disciplina le supplenze da GaE, GPS e GI 2022/24, per il servizio specifico (ossia prestato sulla classe di concorso o grado di istruzione, su posto comune o sostegno,  per cui si procede alla valutazione) sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, sino ad un massimo di 12 punti.

Evidenziamo che non si computano le singole frazioni di 16 giorni, ma tutti i giorni di servizio considerando 30 giorni per ciascun mese; se resta una frazione di giorni inferiore a 16 giorni, per la stessa non viene attribuito alcun punteggio, viceversa (ossia in caso di frazione almeno pari a 16 giorni), vengono attribuiti ulteriori 2 punti.

Questo il calcolo:

  • da 16 a 45 gg. uguale p. 2;
  • da 46 a 75 gg. uguale p. 4;
  • da 76 a 105 gg. uguale p. 6;
  • da 106 a 135 gg. uguale p. 8;
  • da 136 a 165 gg. uguale p. 10;
  • da 166 gg. in poi uguale p. 12.

Precisiamo che:

  • il servizio suddetto non deve essere prestato in maniera continuativa;
  • i 12 punti spettano anche nel caso in cui si tratti di servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino alle operazioni di scrutinio ovvero al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in tal caso soltanto il servizio deve essere stato prestato in maniera continuativa).

In caso di servizio non specifico, ossia prestato su altro grado o su altra classe di concorso per cui si procede alla valutazione, i punteggi suddetti sono dimezzati.

Annualità di servizio

Premettiamo che il calcolo dei giorni è diverso per il raggiungimento dei 12 punti e per la maturazione dell’annualità di servizio (anche se può coincidere). Infatti, se svolgendo 166 giorni di servizio si cumulano 12 punti, lo stesso non si può dire per la maturazione dell’anno di servizio. A tal fine, così leggiamo nell’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99, che indica cosa di debba intendere con la previsione dettata in merito dall’articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94:

Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”

Per annualità di servizio, dunque, bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).

Ricordiamo che il citato articolo 489 del D.lgs. 297/94 (come “interpretato” dalla legge 124/99) detta disposizioni sul riconoscimento del servizio (l’annualità) ai fini della carriera. Conseguentemente, il servizio può essere riconosciuto ai fini della carriera, solo se corrisponde ad un’annualità (secondo il calcolo sopra riportato).

Conferma supplente

L’istituto della conferma della supplenza da graduatoria di istituto è disciplinato dall’articolo 13 dell’OM n. 112/2022, ove leggiamo quanto segue:

Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

La supplenza, dunque, viene confermata al supplente già in servizio, per cui non si scorre nuovamente la graduatoria di istituto, quando il titolare:

  1. è assente sino al giorno precedente l’inizio di un periodo di sospensione delle lezioni (ad esempio sino al 22 dicembre – ultimo giorno prima dell’inizio delle vacanze di Natale);
  2. non giustifica il periodo di assenza dal 23 al 6 gennaio (quindi rientra in servizio ma non in classe, essendo le lezioni sospese);
  3. è assente nuovamente alla ripresa delle lezioni, quindi dal 7 gennaio.

In tal caso, il nuovo contratto del supplente già in servizio riprende dal 7 gennaio.

Proroga e conferma supplenza

Risposta al quesito

Rispondiamo alla nostra lettrice, affermando quanto segue:

  • per cumulare i 12 punti nelle graduatorie di supplenza sono sufficienti 166 giorni anche non continuativi;
  • per maturare l’annualità di servizio, utile ai fini della carriera, sono necessari 180 giorni anche non continuativi oppure un servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio;
  • per servizio continuativo, si intende un servizio prestato senza interruzioni, anche con più contratti (importante che non ci sia nessuna interruzione, nemmeno di un giorno);
  • qualora la nostra lettrice sia in servizio sino al giorno prima della vacanze di Natale (e/o Pasqua), la titolare rientri per le predette vacanze (quindi non rientra in classe) e poi si riassenti alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze, alla stessa (lettrice) spetterà la conferma (riavrà la supplenza, senza scorrere nuovamente le graduatorie di istituto, a partire dal primo giorno di lezione dopo le vacanze).

OM 112/2022

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