Supplenze 2022: chi ottiene uno spezzone può completare orario anche dalle graduatorie di istituto

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L’aspirante che ottiene uno spezzone, nell’ambito dell’assegnazione delle supplenze da GaE e da GPS, può completare l’orario di insegnamento, anche dalle graduatorie di istituto. Le condizioni.

Domande

Le domande per l’attribuzione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 da GaE e GPS (oltre che per gli incarichi finalizzati al ruolo da GPS prima fascia sostegno) si possono presentare, tramite Istanze Online, sino alle ore 14.00 del 16 agosto 2022. 

La domanda online è composta da sei sezioni; nella quarta l’aspirante è chiamato ad esprimere le preferenze, ciascuna delle quali è composta dai seguenti elementi: Insegnamento; Sede (Scuola/Comune/Distretto; Tipo contratto (annuale, fino al termine delle attività didattiche, su spezzone orario); Tipo cattedra (esterna stesso comune, esterna altro comune); Tipo posto (solo per la scuola dell’infanzia e primaria); Tipo scuola.

Per ciascuna sede (scuola, comune, distretto), dunque, l’aspirante  deve indicare, tra le altre cose, il tipo di contratto, ossia se intende concorrere per ottenere un contratto annuale, sino al 30 giugno e/o spezzone orario.

Supplenze GaE e GPS 2022, se si sceglie spezzone orario si può indicare come si preferisce completare. INDICAZIONI per la domanda

Supplenze GaE e GPS 2022, chi sceglie spezzone orario deve indicare quante ore. Il completamento è facoltativo

Spezzone e completamento

Come detto all’inizio, l’aspirante che ottiene uno spezzone orario conserva titolo al completamento, che può avvenire sia da GaE/GPS che dalle graduatorie di istituto. 

Completamento da GaE/GPS

L’articolo 12, comma 12, dell’OM n. 112/2022 prevede quanto segue:

L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante … 

Il completamento, dunque, è possibile :

  •  per i soli aspiranti, cui è stato conferito uno spezzone in assenza di posti interi;
  • nell’ambito della provincia di inclusione in graduatoria;
  • sino al raggiungimento del previsto orario obbligatorio di insegnamento (18 h nella secondaria; 22+2 nella primaria; 25 nella scuola dell’infanzia);
  • mediante altre supplenze assegnate dagli USP, anche al di fuori della procedura informatizzata, nell’ambito delle preferenze espresse nella domanda (nell’ordine indicato) .

Considerato quanto detto, l’aspirante che nella domanda online (per le supplenze al 30/06 e al 31/08) indica:

  1. come tipo di contratto quello annuale, sino al termine delle attività didattiche, spezzone e completamento, potrà completare a condizione che gli venga attribuito lo spezzone in assenza di posti interi
  2. di volere solo spezzoni senza completamento, non potrà successivamente completare

Quanto al punto 1, precisiamo che bisogna prestare attenzione all’espressione delle preferenze nella domanda online, in quanto:

  • se indico prima la preferenza X con contratto annuale, sino al 30/06 e lo spezzone (più completamento) e poi la precedenza Y sempre con contratto annuale, sino al 30/06 e lo spezzone (più completamento), c’è il rischio che il sistema trovi uno spezzone nella preferenza X, pur essendoci in quella Y un posto intero; in tal caso, non ho titolo al completamento. Pertanto, la scelta corretta da fare sarebbe quella di indicare le preferenze nella maniera di seguito indicata:
  1. preferenza X supplenza annuale
  2. preferenza Y supplenza annuale
  3. preferenza X supplenza al 30/06
  4. preferenza Y supplenza al 30/06
  5. preferenza X spezzone e completamento
  6. preferenza Y spezzone e completamento

In sostanza, le preferenze con richiesta di completamento dovrebbero essere indicate tutte per ultime.

Completamento da Graduatorie di istituto

L’articolo 13, comma 20, dell’OM n.112/2022, così dispone:

L’aspirante cui è conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza a orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.

Anche in questo caso, il completamento è possibile nel solo caso in cui l’aspirante abbia avuto uno spezzone orario in assenza di posti interi e in una sola provincia, sino al raggiungimento del previsto orario obbligatorio di insegnamento (18 h nella secondaria; 22+2 nella primaria; 25 nella scuola dell’infanzia).

E’ chiaro che, qualora l’aspirante abbia avuto uno spezzone orario da GaE/GPS, può completare dalle graduatorie di istituto, esclusivamente se le GaE/GPS e le GI siano nella medesima provincia, ferme restando le predette condizioni.

N.B. L’OM n. 112 del 6 maggio 2022 precisa ” L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d’orario”

Gradi di istruzione e completamento

A quanto detto sopra, aggiungiamo (sia nel caso di completamento da GaE/GPS e da GI) che il completamento:

  1. è conseguibile con più rapporti di lavoro da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento del corrispondente personale di ruolo;
  2. per i docenti della scuola secondaria, può realizzarsi per tutte le classi di concorso (sia di primo che di secondo grado), cumulando ore sia appartenenti alla medesima classe di concorso che a classi di concorso diverse.

Nelle disposizioni relative alle graduatorie di istituto, inoltre, è previsto che il completamento può realizzarsi nel limite di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.

Riguardo al punto 1 sopra riportato, infine, precisiamo che il completamento d’orario può avvenire esclusivamente tra:

  • supplenza scuola dell’infanzia + supplenza scuola dell’infanzia
  • supplenza scuola primaria + supplenza scuola primaria
  • supplenza scuola secondaria di primo grado + supplenza scuola secondaria di primo grado
  • supplenza scuola secondaria di secondo grado + supplenza scuola secondaria di secondo grado
  • supplenza scuola secondaria di primo grado + supplenza scuola secondaria di secondo grado

 

Graduatorie GPS 2022/23, aggiornamento: le GUIDE, le FaQ, tutte le istruzioni utili [LO SPECIALE]

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Da lunedì 1 agosto a venerdì 12 agosto un appuntamento quotidiano con i QUESTION TIME Di Orizzonte Scuola. Insieme ad Andrea Carlino e Fabrizio De Angelis i sindacalisti nazionali risponderanno ai quesiti dei lettori e indicheranno le modalità per la compilazione della domanda.

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